STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNATI

REGOLAMENTO_DI_ATTUAZIONE_DELLO_STATUTO_DELLA_GILDA_DEGLI_INSEGNANTI._


STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI.

Articolo 1

E' costituita la libera Associazione denominata "GILDA NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI", con sede in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici, sindacati o gruppi di qualsiasi natura.

Articolo 2

L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale gli insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado, nonché di stipulare contratti collettivi di lavoro. L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a favore dei propri iscritti.

Articolo 3

Possono aderire all'Associazione gli insegnanti della scuola pubblica di ogni ordine e grado.

Articolo 4

L'adesione all'Associazione avviene attraverso il versamento di una quota sociale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Nazionale dei delegati.

Articolo 5

La Gilda degli Insegnanti si articola sul territorio nazionale in strutture periferiche di livello provinciale e regionale. Le Gilde provinciali possono designare delegazioni territoriali e di singolo istituto.

Articolo 6

L'Associazione si informa al principio proporzionale della rappresentanza ed è regolata dai principi di revocabilità immediata e di durata limitata nel tempo di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono esenti da compensi e indennità.

Articolo 7

In tutti gli organismi associativi l'elezione avviene con il sistema del voto limitato, similmente a quanto avviene per l’elezione della Direzione Nazionale. Non è mai consentito esprimere preferen-ze in numero pari a quello degli eligendi. Quando si tratta di persone il voto è segreto. Nessun orga-nismo associativo può deliberare su argomenti che non siano stati posti preventivamente all'ordine del giorno e portati a conoscenza degli aventi diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti gli iscritti la più ampia libertà di espressione. Gli organi provinciali e regionali dell’Associazione sono tenuti a concorrere all’attuazione delle iniziative democraticamente deliberate dagli organi nazionali.

Articolo 8

Gli organi associativi durano in carica due anni.

Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture territoriali, funzionano secondo regolamenti autonomamente definiti, comunque coerenti con lo Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e nazionali sono incompatibili con cariche in partiti politici, associazioni con fini sindacali, sindacati.

Articolo 9

Organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea Provinciale
b) Direzione Provinciale
c) Coordinatore Provinciale
d) Assemblea Regionale
e) Coordinamento Regionale
f) Coordinatore Regionale
g) Consiglio Nazionale dei Coordinatori
h) Assemblea Nazionale
i) Direzione Nazionale
j) Coordinatore Nazionale
k) Collegio dei Probiviri
l) Collegio per il Controllo dei Conti.

Articolo 10

L’Assemblea Nazionale dei delegati provinciali è l’organo sovrano dell’Associazione, ne stabilisce la linea politica, le forme organizzative e le modalità funzionali.
E’ l’unico organo che può approvare la piattaforma contrattuale della GILDA e definire posizioni rispetto ad argomenti che riguardino la politica scolastica nazionale.
E’ l’organo che approva ed autorizza la firma del contratto-scuola.
Delibera sulla percentuale (comunque non inferiore ad un quarto) della quota di adesione che spetta alla Tesoreria Nazionale.
Approva il bilancio.
E’ costituita dai delegati delle province in proporzione al numero degli iscritti.
E’ valida in presenza del 50 % + 1 degli aventi diritto.
Si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.
Elegge il Coordinatore Nazionale, la Direzione Nazionale, il Collegio dei Probiviri e quello per il Controllo dei Conti.

Articolo 11

La Direzione Nazionale delibera in merito alle iniziative di attuazione della linea politica espressa dall’Assemblea Nazionale e alla gestione politica e organizzativa dell’Associazione, di cui coordi-na, a livello nazionale, le attività.
La Direzione Nazionale elegge al suo interno il tesoriere nazionale e un vice coordinatore facente funzioni.
La Direzione Nazionale è delegata a condurre le trattative contrattuali nazionali.
La Direzione Nazionale prende atto del bilancio consuntivo, preventivo e della relazione del Teso-riere e dà un parere all’Assemblea Nazionale.
La Direzione Nazionale, in caso di gravi, accertate irregolarità delle sedi periferiche in violazione dello Statuto o del Regolamento nazionale, o nella gestione amministrativa, stabilita la decadenza degli organi, delibera la nomina di un Commissario straordinario, il quale, nei termini fissati dalla Direzione Nazionale, provvederà alla ricostituzione degli organi statutari.
Identica procedura si applica in caso di vacanza di funzionamento degli organi statutari elettivi.
Avverso le decisioni della Direzione nazionale è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probivi-ri che con procedura d’urgenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data del ricorso.

Articolo 12

Il Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente docente in servizio, attua la politica dell’Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati degli organi statutari collegiali nazionali.
Convoca e presiede la Direzione Nazionale.
E’ il garante del rispetto delle norme interne e della corretta interpretazione dei deliberati dell’Assemblea Nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita la funzione di Rappresentante Legale.

Articolo 13

Il Tesoriere Nazionale ha cura delle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione. E’ tenuto a fare una relazione sul bilancio annuale alla Direzione Nazionale e nella prima Assemblea Nazionale dell’anno solare

Articolo 14

Il Consiglio Nazionale dei Coordinatori è composto da tutti i coordinatori regionali e provinciali. Ha funzioni consultive ed è convocato dal Coordinatore Nazionale, quando ne ravvisi la necessità sentiti, anche per vie brevi, i membri della Direzione Nazionale.
Il parere è obbligatorio:
a) per la programmazione dell’attività sindacale di inizio anno;
b) per l’organizzazione della campagna elettorale per il rinnovo delle R.S.U.

Articolo 15

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Nazionale fra gli iscritti all'Associazio-ne, è il massimo organo di garanzia dell'Associazione, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti.
I membri del Collegio sono eletti dall' Assemblea Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Le Assemblee Provinciali eleggono il Collegio Provinciale dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.
Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi dell’Associazione. Le decisioni sono inappellabili.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche nazionali, sia all’interno dell’Associazione, sia quali rappresentanti della stes-sa in organismi esterni.
Il Collegio Nazionale funge anche da organo di appello avverso le decisioni dei Collegi Provinciali dei Probiviri.
Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le pro-prie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
Il Collegio deve emettere la propria decisione entro novanta giorni dalla prima riunione.
Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; l’espulsione dall’Associazione.
La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale nell’Associazione.

Articolo 16

Il Collegio Nazionale per il Controllo dei Conti, eletto dall’Assemblea Nazionale fra gli iscritti, vigila sugli atti amministrativi e contabili, e ne verifica la correttezza e completezza formale. Accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre membri fra effettivi e supplenti.
Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente.
I membri del Collegio, iscritti in servizio o in quiescenza, non possono ricoprire altri incarichi nell’Associazione.
I membri del Collegio per il Controllo dei Conti sono eletti dalla Assemblea Nazionale con la mag-gioranza dei due terzi dei votanti.

Articolo 17

L’Assemblea Regionale è composta dai delegati delle singole province eletti in seno alle Direzioni Provinciali.
Elegge al suo interno il Coordinatore Regionale e il Vicecoordinatore Regionale.
L’Assemblea Regionale delibera in merito alle tematiche di pertinenza regionale, nel rispetto della politica nazionale dell’Associazione, e autorizza la firma dei contratti regionali.

Articolo 18

Il Coordinamento Regionale, di cui sono membri di diritto i Coordinatori delle province, attua le decisioni dell’Assemblea Regionale e assicura la gestione organizzativa a livello regionale.

Articolo 19

Il Coordinatore Regionale convoca e presiede l’Assemblea Regionale e il Coordinamento Regio-nale. Rappresenta l'Associazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica regionale.

Articolo 20

L'Assemblea Provinciale può essere di delegati o di iscritti. I delegati possono essere di scuola e territoriali.
E’ compito dell’Assemblea Provinciale eleggere i membri della Direzione Provinciale.
L’assemblea elegge altresì il Collegio dei Probiviri e il Collegio per il Controllo dei Conti.

Articolo 21

La Direzione Provinciale, presieduta dal Coordinatore Provinciale, rende esecutive le decisioni dell'Assemblea Provinciale.
La Direzione Provinciale elegge al suo interno il Tesoriere provinciale, il Vicecoordinatore provin-ciale e la Delegazione provinciale per l’Assemblea Nazionale e Regionale.

Articolo 22

Il Coordinatore Provinciale, eletto con modalità definite nei regolamenti provinciali, coordina le attività provinciali secondo i deliberati degli organi statutari collegiali provinciali.
Convoca e presiede la Direzione Provinciale.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione in ambito provinciale.

Articolo 23

Il patrimonio della Gilda è costituito:
a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite dall'assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge. Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari vengono redatti annualmente.

Articolo 24

Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione di accordi contrattuali sono sottoposte alla più ampia consultazione di base.

Articolo 25

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).

Articolo 26

L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.

Articolo 27

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti.  (torna su)


REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI.

Articolo 1

Tutti gli Organi Statutari previsti dall’articolo 9 dello Statuto Nazionale operano nel rispetto del presente regolamento.

TITOLO 1 – STRUTTURE PROVINCIALI

Articolo 2

L’Assemblea Provinciale degli iscritti è costituita da tutti gli iscritti della provincia, docenti in servizio e in pensione.
È convocata dal Coordinatore Provinciale, per posta ordinaria almeno 30 giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Copia della convocazione è affissa all’albo della sede provinciale.
Ogni Assemblea Provinciale è presieduta da un iscritto eletto dall’Assemblea stessa. L’Assemblea elegge anche un segretario.
Nelle Assemblee Provinciali degli Iscritti non è ammesso il voto per delega.
Al fine di favorire la crescita dell’Associazione ed una migliore efficienza. organizzativa, per libera decisione delle Assemblee Provinciali, previo parere vincolante della Direzione Nazionale, due strutture territoriali provinciali contigue possono essere tra loro aggregate ovvero una provincia può decidere la disaggregazione in più strutture sub territoriali. In mancanza di organismi provinciali costituiti, la decisione, è demandata alla Direzione Nazionale. Gli organismi territoriali derivanti da aggregazioni o disaggregazioni assumono le stesse prerogative di quelli provinciali. La Direzione Nazionale verificherà annualmente il conseguimento degli obiettivi. (*)

Articolo 3

L’Assemblea Provinciale dei Delegati è composta da delegati iscritti eletti nelle singole scuole o in articolazioni territoriali predefinite.
È compito della Direzione Provinciale individuare le articolazioni territoriali e stabilire il rapporto iscritti-delegato nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dallo Statuto.

Articolo 4

L’Assemblea Provinciale ha potere deliberante sulla linea di indirizzo delle attività dell’Associazione in ambito provinciale. L’Assemblea Provinciale è convocata in via ordinaria una volta l’anno, in via straordinaria e' convocata su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o su delibera della Direzione Provinciale.
Ogni due anni è convocata un’Assemblea Provinciale Congressuale, per il rinnovo di tutti gli organi statutari.

Articolo 5

Il Coordinatore Provinciale attua la politica dell’Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati degli organi statutari.
E’ membro di diritto della Direzione Provinciale che convoca, fissandone l’ordine del giorno, e presiede.
Coordina tutte le attività della Gilda provinciale curando i rapporti con gli enti locali, con le istituzioni provinciali, con l’amministrazione scolastica, con le strutture nazionali, con la stampa locale.
Le dimissioni del Coordinatore Provinciale, se eletto dall’Assemblea Provinciale, comportano la decadenza della Direzione Provinciale e la convocazione in tempi brevi di una Assemblea Congressuale Provinciale indetta dal Vicecoordinatore o dal componente anziano della Direzione Provinciale.

Articolo 6

La Direzione Provinciale è composta dal Coordinatore e da un numero di membri, sempre pari e non superiore a quattordici, individuato dall’Assemblea Provinciale.
Nel rispetto del voto limitato le preferenze esprimibili in sede di votazione sono pari ai due terzi del numero degli eligendi, arrotondato per eccesso.
Vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità tra due candidati prevale l’anzianità anagrafica.
La Direzione Provinciale attua le delibere dell’Assemblea Provinciale, con scelte politiche e gestionali idonee a questo fine.
Delibera sulla attribuzione di incarichi e funzioni .
Approva il bilancio consuntivo e quello di previsione che sono a disposizione di tutti i soci, entro il primo bimestre dell’anno successivo.
Indica i destinatari dei distacchi provinciali su proposta del Coordinatore.
La Direzione Provinciale è convocata dal Coordinatore Provinciale, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, quando se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno cinque volte l’anno.
La convocazione avviene per e-mail, per posta o per telefono, con un anticipo di almeno cinque giorni; la convocazione è affissa all’albo della sede provinciale.
La Direzione Provinciale dichiara decaduto un suo componente che si sia assentato per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
I membri della Direzione Provinciale che decadano o si dimettano nel corso del mandato sono sostituiti dai primi dei non eletti.
La Direzione Provinciale elegge al suo interno, su proposta del Coordinatore Provinciale, un Vicecoordinatore e un Tesoriere.
La Direzione Provinciale elegge i delegati all’Assemblea Nazionale.
Le dimissioni della maggioranza dei membri della Direzione comportano la decadenza della Direzione e del Coordinatore Provinciali e la convocazione di un’Assemblea Provinciale Congressuale.

Articolo 7

Il Vicecoordinatore Provinciale coadiuva il Coordinatore Provinciale e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Articolo 8

Il Tesoriere Provinciale svolge funzioni analoghe a quello nazionale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo che, sottoscritto dal Coordinatore provinciale ed approvato dalla direzione provinciale, viene inviato alla Tesoreria nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.

Articolo 9

Il Collegio Provinciale per il Controllo dei Conti, eletto dall’Assemblea provinciale congressuale solo quando il numero degli iscritti superi le centocinquanta unità, ha funzioni analoghe a quello nazionale.
Redige una relazione che accompagna il bilancio consuntivo provinciale annuale.

Articolo 10

Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha funzioni analoghe a quello nazionale.
In mancanza di questo organismo le sue funzioni sono svolte direttamente dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO II – STRUTTURE REGIONALI

Articolo 11

L’Assemblea Regionale si costituisce in presenza del 50% dei voti più uno e previa convocazione obbligatoria delle delegazioni di tutte le province.
Le delibere sono valide se approvate a maggioranza.
L’Assemblea Regionale elegge il Coordinatore regionale e il Vicecoordinatore regionale facente funzioni.
L’Assemblea Regionale si riunisce periodicamente in occasione di incontri o di trattative, comunque non meno di una volta all’anno, su convocazione del Coordinatore Regionale o su richiesta, fatta al medesimo Coordinatore, di almeno un terzo dei suoi componenti.
L’Assemblea regionale delibera sulle risorse economiche da destinare al finanziamento della struttura regionale costituendo a tale scopo un apposito fondo annuale

Articolo 12

Il Coordinatore Regionale attua la politica dell’Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati dell’Assemblea regionale.
Convoca e presiede l’Assemblea Regionale e il Coordinamento regionale.
Sottoscrive contratti, accordi ed intese.
Al Coordinatore Regionale è attribuita la funzione di Rappresentante legale a livello Regionale.

Articolo 13

Il Coordinamento Regionale è costituito dai coordinatori delle province della regione.
Si riunisce su convocazione del coordinatore regionale che ne è membro di diritto.
Il Coordinamento regionale ha compiti di gestione dei rapporti con le Istituzioni regionali.
Individua i componenti della delegazione trattante.

TITOLO III – STRUTTURE NAZIONALI

Articolo 14

1. L’Assemblea nazionale è costituita dai delegati di ogni provincia.
2. I voti attribuiti ad ogni provincia, in ragione di uno ogni 50 iscritti, sono accertati in base agli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero del Tesoro e dagli Enti Locali al momento della convocazione.
3. Ciascun delegato all’Assemblea nazionale può esprimere sino ad un massimo di 10 voti.
4. I voti non possono essere ceduti a delegati di altre province.
5. Fanno altresì parte di diritto dell’Assemblea nazionale: il Coordinatore nazionale, i membri della Direzione nazionale in carica e i membri Gilda del CNPI. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.
6. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno: la prima entro il mese di marzo la seconda entro il mese di maggio, la terza in autunno.
7. Assemblee nazionali straordinarie sono convocate su richiesta dei due terzi della Direzione nazionale o della maggioranza dei voti dell’Assemblea nazionale.
8. L'Assemblea Nazionale e' presieduta da tre delegati eletti di volta in volta.
9. L'Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.
10. L’Assemblea nazionale di Maggio, ogni due anni, ha valore di Assemblea Nazionale Congressuale. Essa elegge gli organi statutari nazionali: il Coordinatore Nazionale, la Direzione nazionale, il Collegio Nazionale per il Controllo dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.
11. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio per il Controllo dei Conti sono eletti con votazione nella quale sia possibile esprimere non più di tre preferenze sui cinque componenti da eleggere.
12. I tre candidati eletti con il maggior numero di voti saranno i membri effettivi, il quarto e il quinto saranno membri supplenti.
13. Nei 60 gg. Precedenti, su comunicazione del Coordinatore Nazionale, si svolgono Assemblee Congressuali provinciali che eleggono gli organismi statutari provinciali per il biennio.
14. Prima dell’inizio dell’Assemblea nazionale congressuale, una commissione, nominata dalla Direzione Nazionale, procede alla verifica della legittimità di partecipazione al Congresso stesso.
15. Lo svolgimento dell’Assemblea nazionale avviene nel rispetto dell’apposito regolamento approvato in Assemblea nazionale.
16. Annualmente l’Assemblea Nazionale di Maggio decide l’attribuzione dei distacchi sindacali.

Articolo 15

La Direzione Nazionale viene eletta dall’Assemblea Nazionale in due fasi:
1° fase – l’Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore Nazionale, che e’ membro di diritto della Direzione Nazionale;
2° fase – l’Assemblea Nazionale elegge i 14 restanti membri della Direzione Nazionale con votazione nella quale sono esprimibili non più di 10 preferenze.
La Direzione nazionale, convocata, di norma una volta al mese, è presieduta dal Coordinatore nazionale. Nomina al suo interno un segretario verbalizzante. La Direzione nazionale, individuati settori nazionali di lavoro, ne nomina annualmente i responsabili affidando loro specifiche funzioni. La Direzione nazionale organizza periodicamente a livello nazionale e regionale iniziative di formazione dei dirigenti.

Articolo 16

Il Tesoriere Nazionale predispone il bilancio preventivo e consuntivo che, sottoscritti dal Coordinatore Nazionale, vengono presentati all’approvazione della prima Assemblea Nazionale di ogni anno solare.

Articolo 17

La Delegazione politica viene eletta dalla Direzione nazionale al suo interno ed è costituita da cinque membri. Coordinatore e Vicecoordinatore sono membri di diritto.
La Delegazione politica è l’organismo di gestione politica in incontri ristretti a livello istituzionale.

Articolo 18

Chi sia eletto ad incarichi all’interno dell’Associazione deve essere regolarmente iscritto per delega o per tessere annuale. In quest’ultimo caso ha l’obbligo di rinnovare la propria adesione entro il 30 settembre di ogni anno, ad evitare discontinuità tra il momento dell’iscrizione e l’esplicazione dell’incarico (torna su)

Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale tenuta a Fiuggi l’11 marzo 2006.

(*) Approvata all’Assemblea Nazionale tenutasi a Fiuggi il 16-17 e 18 marzo 2007: