STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNATI
REGOLAMENTO_DI_ATTUAZIONE_DELLO_STATUTO_DELLA_GILDA_DEGLI_INSEGNANTI._
STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI.
Articolo 1
E' costituita la libera Associazione denominata "GILDA NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI", con sede in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici, sindacati o gruppi di qualsiasi natura.
Articolo 2
L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale gli insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado, nonché di stipulare contratti collettivi di lavoro. L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a favore dei propri iscritti.
Articolo 3
Possono aderire all'Associazione gli insegnanti della scuola pubblica di ogni ordine e grado.
Articolo 4
L'adesione all'Associazione avviene attraverso il versamento di una quota sociale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Nazionale dei delegati.
Articolo 5
La Gilda degli Insegnanti si articola sul territorio nazionale in strutture periferiche di livello provinciale e regionale. Le Gilde provinciali possono designare delegazioni territoriali e di singolo istituto.
Articolo 6
L'Associazione si informa al principio proporzionale della rappresentanza ed è regolata dai principi di revocabilità immediata e di durata limitata nel tempo di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono esenti da compensi e indennità.
Articolo 7
In tutti gli organismi associativi
l'elezione avviene con il sistema del voto limitato,
similmente a quanto avviene per l’elezione della
Direzione Nazionale. Non è mai consentito esprimere
preferen-ze in numero pari a quello degli eligendi.
Quando si tratta di persone il voto è segreto.
Nessun orga-nismo associativo può deliberare su
argomenti che non siano stati posti preventivamente
all'ordine del giorno e portati a conoscenza degli
aventi diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti
gli iscritti la più ampia libertà di espressione.
Gli organi provinciali e regionali
dell’Associazione sono tenuti a concorrere
all’attuazione delle iniziative democraticamente
deliberate dagli organi nazionali.
Articolo 8
Gli organi associativi durano in
carica due anni.
Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre
strutture territoriali, funzionano secondo
regolamenti autonomamente definiti, comunque
coerenti con lo Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e
nazionali sono incompatibili con cariche in partiti
politici, associazioni con fini sindacali,
sindacati.
Articolo 9
Organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea Provinciale
b) Direzione Provinciale
c) Coordinatore Provinciale
d) Assemblea Regionale
e) Coordinamento Regionale
f) Coordinatore Regionale
g) Consiglio Nazionale dei Coordinatori
h) Assemblea Nazionale
i) Direzione Nazionale
j) Coordinatore Nazionale
k) Collegio dei Probiviri
l) Collegio per il Controllo dei Conti.
Articolo 10
L’Assemblea Nazionale dei delegati
provinciali è l’organo sovrano dell’Associazione, ne
stabilisce la linea politica, le forme organizzative
e le modalità funzionali.
E’ l’unico organo che può approvare la piattaforma
contrattuale della GILDA e definire posizioni
rispetto ad argomenti che riguardino la politica
scolastica nazionale.
E’ l’organo che approva ed autorizza la firma del
contratto-scuola.
Delibera sulla percentuale (comunque non inferiore
ad un quarto) della quota di adesione che spetta
alla Tesoreria Nazionale.
Approva il bilancio.
E’ costituita dai delegati delle province in
proporzione al numero degli iscritti.
E’ valida in presenza del 50 % + 1 degli aventi
diritto.
Si dota di un Regolamento di Attuazione dello
Statuto.
Elegge il Coordinatore Nazionale, la Direzione
Nazionale, il Collegio dei Probiviri e quello per il
Controllo dei Conti.
Articolo 11
La Direzione Nazionale delibera in
merito alle iniziative di attuazione della linea
politica espressa dall’Assemblea Nazionale e alla
gestione politica e organizzativa dell’Associazione,
di cui coordi-na, a livello nazionale, le attività.
La Direzione Nazionale elegge al suo interno il
tesoriere nazionale e un vice coordinatore facente
funzioni.
La Direzione Nazionale è delegata a condurre le
trattative contrattuali nazionali.
La Direzione Nazionale prende atto del bilancio
consuntivo, preventivo e della relazione del
Teso-riere e dà un parere all’Assemblea Nazionale.
La Direzione Nazionale, in caso di gravi, accertate
irregolarità delle sedi periferiche in violazione
dello Statuto o del Regolamento nazionale, o nella
gestione amministrativa, stabilita la decadenza
degli organi, delibera la nomina di un Commissario
straordinario, il quale, nei termini fissati dalla
Direzione Nazionale, provvederà alla ricostituzione
degli organi statutari.
Identica procedura si applica in caso di vacanza di
funzionamento degli organi statutari elettivi.
Avverso le decisioni della Direzione nazionale è
ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probivi-ri
che con procedura d’urgenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data del ricorso.
Articolo 12
Il Coordinatore Nazionale,
obbligatoriamente docente in servizio, attua la
politica dell’Associazione, coordina le attività
organizzative e quelle amministrative, secondo i
deliberati degli organi statutari collegiali
nazionali.
Convoca e presiede la Direzione Nazionale.
E’ il garante del rispetto delle norme interne e
della corretta interpretazione dei deliberati
dell’Assemblea Nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita la funzione
di Rappresentante Legale.
Articolo 13
Il Tesoriere Nazionale ha cura delle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione. E’ tenuto a fare una relazione sul bilancio annuale alla Direzione Nazionale e nella prima Assemblea Nazionale dell’anno solare
Articolo 14
Il Consiglio Nazionale dei
Coordinatori è composto da tutti i coordinatori
regionali e provinciali. Ha funzioni consultive ed è
convocato dal Coordinatore Nazionale, quando ne
ravvisi la necessità sentiti, anche per vie brevi, i
membri della Direzione Nazionale.
Il parere è obbligatorio:
a) per la programmazione dell’attività sindacale di
inizio anno;
b) per l’organizzazione della campagna elettorale
per il rinnovo delle R.S.U.
Articolo 15
Il Collegio Nazionale dei Probiviri,
eletto dall'Assemblea Nazionale fra gli iscritti
all'Associazio-ne, è il massimo organo di garanzia
dell'Associazione, ed è composto da tre membri
effettivi e due supplenti.
Funziona sempre con la presenza di tre membri tra
effettivi e supplenti.
I membri del Collegio sono eletti dall' Assemblea
Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Le Assemblee Provinciali eleggono il Collegio
Provinciale dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un
Presidente.
Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta il
giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo
Statuto degli atti adottati dagli organi
dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le
controversie che dovessero insorgere tra organi
dell’Associazione. Le decisioni sono inappellabili.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla
richiesta.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a
giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti
che ricoprano cariche nazionali, sia all’interno
dell’Associazione, sia quali rappresentanti della
stes-sa in organismi esterni.
Il Collegio Nazionale funge anche da organo di
appello avverso le decisioni dei Collegi Provinciali
dei Probiviri.
Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare
immediatamente le parti interessate ad inviare le
pro-prie controdeduzioni entro il termine di trenta
giorni.
Il Collegio deve emettere la propria decisione entro
novanta giorni dalla prima riunione.
Le misure disciplinari, commisurate alla gravità
dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione;
la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi;
l’espulsione dall’Associazione.
La carica di membro del Collegio è incompatibile con
qualsiasi altro incarico dirigenziale
nell’Associazione.
Articolo 16
Il Collegio Nazionale per il
Controllo dei Conti, eletto dall’Assemblea Nazionale
fra gli iscritti, vigila sugli atti amministrativi e
contabili, e ne verifica la correttezza e
completezza formale. Accompagna con una propria
relazione il bilancio annuale ed è composto da tre
membri effettivi e due supplenti. Funziona sempre
con la presenza di tre membri fra effettivi e
supplenti.
Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente.
I membri del Collegio, iscritti in servizio o in
quiescenza, non possono ricoprire altri incarichi
nell’Associazione.
I membri del Collegio per il Controllo dei Conti
sono eletti dalla Assemblea Nazionale con la
mag-gioranza dei due terzi dei votanti.
Articolo 17
L’Assemblea Regionale è composta dai
delegati delle singole province eletti in seno alle
Direzioni Provinciali.
Elegge al suo interno il Coordinatore Regionale e il
Vicecoordinatore Regionale.
L’Assemblea Regionale delibera in merito alle
tematiche di pertinenza regionale, nel rispetto
della politica nazionale dell’Associazione, e
autorizza la firma dei contratti regionali.
Articolo 18
Il Coordinamento Regionale, di cui sono membri di diritto i Coordinatori delle province, attua le decisioni dell’Assemblea Regionale e assicura la gestione organizzativa a livello regionale.
Articolo 19
Il Coordinatore Regionale convoca e presiede l’Assemblea Regionale e il Coordinamento Regio-nale. Rappresenta l'Associazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica regionale.
Articolo 20
L'Assemblea Provinciale può essere
di delegati o di iscritti. I delegati possono essere
di scuola e territoriali.
E’ compito dell’Assemblea Provinciale eleggere i
membri della Direzione Provinciale.
L’assemblea elegge altresì il Collegio dei Probiviri
e il Collegio per il Controllo dei Conti.
Articolo 21
La Direzione Provinciale, presieduta
dal Coordinatore Provinciale, rende esecutive le
decisioni dell'Assemblea Provinciale.
La Direzione Provinciale elegge al suo interno il
Tesoriere provinciale, il Vicecoordinatore
provin-ciale e la Delegazione provinciale per
l’Assemblea Nazionale e Regionale.
Articolo 22
Il Coordinatore Provinciale, eletto
con modalità definite nei regolamenti provinciali,
coordina le attività provinciali secondo i
deliberati degli organi statutari collegiali
provinciali.
Convoca e presiede la Direzione Provinciale.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione in
ambito provinciale.
Articolo 23
Il patrimonio della Gilda è
costituito:
a) dai beni immobili e mobili di proprietà
dell'Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con
eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di
manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento
dell'attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto
di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di
gestione ai soci in modo diretto o indiretto. In
caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio
sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti
con fini di pubblica utilità, con le modalità
stabilite dall'assemblea Nazionale, sentiti gli
eventuali organismi competenti per legge. Le quote
sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I
rendiconti finanziari vengono redatti annualmente.
Articolo 24
Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione di accordi contrattuali sono sottoposte alla più ampia consultazione di base.
Articolo 25
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
Articolo 26
L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.
Articolo 27
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti. (torna su)
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI.
Articolo 1
Tutti gli Organi Statutari previsti dall’articolo 9 dello Statuto Nazionale operano nel rispetto del presente regolamento.
TITOLO 1 – STRUTTURE PROVINCIALI
Articolo 2
L’Assemblea Provinciale degli iscritti è costituita da
tutti gli iscritti della provincia, docenti in servizio
e in pensione.
È convocata dal Coordinatore Provinciale, per posta
ordinaria almeno 30 giorni prima, con l’indicazione
dell’ordine del giorno.
Copia della convocazione è affissa all’albo della sede
provinciale.
Ogni Assemblea Provinciale è presieduta da un iscritto
eletto dall’Assemblea stessa. L’Assemblea elegge anche
un segretario.
Nelle Assemblee Provinciali degli Iscritti non è ammesso
il voto per delega.
Al fine di favorire la crescita dell’Associazione ed una
migliore efficienza. organizzativa, per libera decisione
delle Assemblee Provinciali, previo parere vincolante
della Direzione Nazionale, due strutture territoriali
provinciali contigue possono essere tra loro aggregate
ovvero una provincia può decidere la disaggregazione in
più strutture sub territoriali. In mancanza di organismi
provinciali costituiti, la decisione, è demandata alla
Direzione Nazionale. Gli organismi territoriali
derivanti da aggregazioni o disaggregazioni assumono le
stesse prerogative di quelli provinciali. La Direzione
Nazionale verificherà annualmente il conseguimento degli
obiettivi. (*)
Articolo 3
L’Assemblea Provinciale dei Delegati è composta da
delegati iscritti eletti nelle singole scuole o in
articolazioni territoriali predefinite.
È compito della Direzione Provinciale individuare le
articolazioni territoriali e stabilire il rapporto
iscritti-delegato nel rispetto del principio di
proporzionalità sancito dallo Statuto.
Articolo 4
L’Assemblea Provinciale ha potere deliberante sulla
linea di indirizzo delle attività dell’Associazione in
ambito provinciale. L’Assemblea Provinciale è convocata
in via ordinaria una volta l’anno, in via straordinaria
e' convocata su richiesta di almeno un terzo degli
iscritti o su delibera della Direzione Provinciale.
Ogni due anni è convocata un’Assemblea Provinciale
Congressuale, per il rinnovo di tutti gli organi
statutari.
Articolo 5
Il Coordinatore Provinciale attua la politica
dell’Associazione, coordina le attività organizzative e
quelle amministrative, secondo i deliberati degli organi
statutari.
E’ membro di diritto della Direzione Provinciale che
convoca, fissandone l’ordine del giorno, e presiede.
Coordina tutte le attività della Gilda provinciale
curando i rapporti con gli enti locali, con le
istituzioni provinciali, con l’amministrazione
scolastica, con le strutture nazionali, con la stampa
locale.
Le dimissioni del Coordinatore Provinciale, se eletto
dall’Assemblea Provinciale, comportano la decadenza
della Direzione Provinciale e la convocazione in tempi
brevi di una Assemblea Congressuale Provinciale indetta
dal Vicecoordinatore o dal componente anziano della
Direzione Provinciale.
Articolo 6
La Direzione Provinciale è composta dal Coordinatore e
da un numero di membri, sempre pari e non superiore a
quattordici, individuato dall’Assemblea Provinciale.
Nel rispetto del voto limitato le preferenze esprimibili
in sede di votazione sono pari ai due terzi del numero
degli eligendi, arrotondato per eccesso.
Vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di
voti. In caso di parità tra due candidati prevale
l’anzianità anagrafica.
La Direzione Provinciale attua le delibere
dell’Assemblea Provinciale, con scelte politiche e
gestionali idonee a questo fine.
Delibera sulla attribuzione di incarichi e funzioni .
Approva il bilancio consuntivo e quello di previsione
che sono a disposizione di tutti i soci, entro il primo
bimestre dell’anno successivo.
Indica i destinatari dei distacchi provinciali su
proposta del Coordinatore.
La Direzione Provinciale è convocata dal Coordinatore
Provinciale, di sua iniziativa o su richiesta della
maggioranza dei suoi membri, quando se ne ravvisi la
necessità, e comunque almeno cinque volte l’anno.
La convocazione avviene per e-mail, per posta o per
telefono, con un anticipo di almeno cinque giorni; la
convocazione è affissa all’albo della sede provinciale.
La Direzione Provinciale dichiara decaduto un suo
componente che si sia assentato per tre volte
consecutive senza giustificato motivo.
I membri della Direzione Provinciale che decadano o si
dimettano nel corso del mandato sono sostituiti dai
primi dei non eletti.
La Direzione Provinciale elegge al suo interno, su
proposta del Coordinatore Provinciale, un
Vicecoordinatore e un Tesoriere.
La Direzione Provinciale elegge i delegati all’Assemblea
Nazionale.
Le dimissioni della maggioranza dei membri della
Direzione comportano la decadenza della Direzione e del
Coordinatore Provinciali e la convocazione di
un’Assemblea Provinciale Congressuale.
Articolo 7
Il Vicecoordinatore Provinciale coadiuva il Coordinatore Provinciale e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Articolo 8
Il Tesoriere Provinciale svolge funzioni analoghe a quello nazionale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo che, sottoscritto dal Coordinatore provinciale ed approvato dalla direzione provinciale, viene inviato alla Tesoreria nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
Articolo 9
Il Collegio Provinciale per il Controllo dei Conti,
eletto dall’Assemblea provinciale congressuale solo
quando il numero degli iscritti superi le centocinquanta
unità, ha funzioni analoghe a quello nazionale.
Redige una relazione che accompagna il bilancio
consuntivo provinciale annuale.
Articolo 10
Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha funzioni
analoghe a quello nazionale.
In mancanza di questo organismo le sue funzioni sono
svolte direttamente dal Collegio Nazionale dei
Probiviri.
TITOLO II – STRUTTURE REGIONALI
Articolo 11
L’Assemblea Regionale si costituisce in presenza del 50%
dei voti più uno e previa convocazione obbligatoria
delle delegazioni di tutte le province.
Le delibere sono valide se approvate a maggioranza.
L’Assemblea Regionale elegge il Coordinatore regionale e
il Vicecoordinatore regionale facente funzioni.
L’Assemblea Regionale si riunisce periodicamente in
occasione di incontri o di trattative, comunque non meno
di una volta all’anno, su convocazione del Coordinatore
Regionale o su richiesta, fatta al medesimo
Coordinatore, di almeno un terzo dei suoi componenti.
L’Assemblea regionale delibera sulle risorse economiche
da destinare al finanziamento della struttura regionale
costituendo a tale scopo un apposito fondo annuale
Articolo 12
Il Coordinatore Regionale attua la politica
dell’Associazione, coordina le attività organizzative e
quelle amministrative, secondo i deliberati
dell’Assemblea regionale.
Convoca e presiede l’Assemblea Regionale e il
Coordinamento regionale.
Sottoscrive contratti, accordi ed intese.
Al Coordinatore Regionale è attribuita la funzione di
Rappresentante legale a livello Regionale.
Articolo 13
Il Coordinamento Regionale è costituito dai coordinatori
delle province della regione.
Si riunisce su convocazione del coordinatore regionale
che ne è membro di diritto.
Il Coordinamento regionale ha compiti di gestione dei
rapporti con le Istituzioni regionali.
Individua i componenti della delegazione trattante.
TITOLO III – STRUTTURE NAZIONALI
Articolo 14
1. L’Assemblea nazionale è costituita dai delegati di
ogni provincia.
2. I voti attribuiti ad ogni provincia, in ragione di
uno ogni 50 iscritti, sono accertati in base agli ultimi
dati disponibili forniti dal Ministero del Tesoro e
dagli Enti Locali al momento della convocazione.
3. Ciascun delegato all’Assemblea nazionale può
esprimere sino ad un massimo di 10 voti.
4. I voti non possono essere ceduti a delegati di altre
province.
5. Fanno altresì parte di diritto dell’Assemblea
nazionale: il Coordinatore nazionale, i membri della
Direzione nazionale in carica e i membri Gilda del CNPI.
Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.
6. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria
tre volte l'anno: la prima entro il mese di marzo la
seconda entro il mese di maggio, la terza in autunno.
7. Assemblee nazionali straordinarie sono convocate su
richiesta dei due terzi della Direzione nazionale o
della maggioranza dei voti dell’Assemblea nazionale.
8. L'Assemblea Nazionale e' presieduta da tre delegati
eletti di volta in volta.
9. L'Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza
semplice degli aventi diritto al voto.
10. L’Assemblea nazionale di Maggio, ogni due anni, ha
valore di Assemblea Nazionale Congressuale. Essa elegge
gli organi statutari nazionali: il Coordinatore
Nazionale, la Direzione nazionale, il Collegio Nazionale
per il Controllo dei Conti e il Collegio Nazionale dei
Probiviri.
11. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio per il
Controllo dei Conti sono eletti con votazione nella
quale sia possibile esprimere non più di tre preferenze
sui cinque componenti da eleggere.
12. I tre candidati eletti con il maggior numero di voti
saranno i membri effettivi, il quarto e il quinto
saranno membri supplenti.
13. Nei 60 gg. Precedenti, su comunicazione del
Coordinatore Nazionale, si svolgono Assemblee
Congressuali provinciali che eleggono gli organismi
statutari provinciali per il biennio.
14. Prima dell’inizio dell’Assemblea nazionale
congressuale, una commissione, nominata dalla Direzione
Nazionale, procede alla verifica della legittimità di
partecipazione al Congresso stesso.
15. Lo svolgimento dell’Assemblea nazionale avviene nel
rispetto dell’apposito regolamento approvato in
Assemblea nazionale.
16. Annualmente l’Assemblea Nazionale di Maggio decide
l’attribuzione dei distacchi sindacali.
Articolo 15
La Direzione Nazionale viene eletta dall’Assemblea
Nazionale in due fasi:
1° fase – l’Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore
Nazionale, che e’ membro di diritto della Direzione
Nazionale;
2° fase – l’Assemblea Nazionale elegge i 14 restanti
membri della Direzione Nazionale con votazione nella
quale sono esprimibili non più di 10 preferenze.
La Direzione nazionale, convocata, di norma una volta al
mese, è presieduta dal Coordinatore nazionale. Nomina al
suo interno un segretario verbalizzante. La Direzione
nazionale, individuati settori nazionali di lavoro, ne
nomina annualmente i responsabili affidando loro
specifiche funzioni. La Direzione nazionale organizza
periodicamente a livello nazionale e regionale
iniziative di formazione dei dirigenti.
Articolo 16
Il Tesoriere Nazionale predispone il bilancio preventivo e consuntivo che, sottoscritti dal Coordinatore Nazionale, vengono presentati all’approvazione della prima Assemblea Nazionale di ogni anno solare.
Articolo 17
La Delegazione politica viene eletta dalla Direzione
nazionale al suo interno ed è costituita da cinque
membri. Coordinatore e Vicecoordinatore sono membri di
diritto.
La Delegazione politica è l’organismo di gestione
politica in incontri ristretti a livello istituzionale.
Articolo 18
Chi sia eletto ad incarichi all’interno
dell’Associazione deve essere regolarmente iscritto per
delega o per tessere annuale. In quest’ultimo caso ha
l’obbligo di rinnovare la propria adesione entro il 30
settembre di ogni anno, ad evitare discontinuità tra il
momento dell’iscrizione e l’esplicazione dell’incarico
(torna su)