In questo periodo c’è tanta confusione, e le continue novità anche a firma del Ministro, non sempre sono coerenti tra loro.
E’ bene precisare che riguardo alle supplenze di fine anno scolastico, nulla è mutato infatti l’art. 121, del D.L. 18/2020, non modifica lo stato vigente delle norme in essere, allargava la possibilità di proroga dei contratti delle supplenze brevi, poi revocate da alcune note di chiarimento, ma che non interferiscono con le proroghe dei contratti di fine anno scolastico.
Nulla è cambiato anche a seguito dei provvedimenti normativi di questo periodo, infatti continuano a rimanere in vigore tutte le precedenti norme vigenti.
Con il contratto 2006/09 è stata introdotta (art. 37 comma 1) una ulteriore precisazione rispetto alla durata delle supplenze dei docenti nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (o mancato rientro).
Infatti, nel caso in cui l’assenza del titolare sia stata di almeno 150 giorni continuativi (90 nel caso di classi terminali) il supplente è mantenuto in servizio sulla/e classe/i anche per gli scrutini e le valutazioni finali (compresi gli esami).
Questo significa che per quel supplente il contratto sarà prorogato fino al termine delle attività di valutazione finali (compresi gli esami).
In tutti gli altri casi (mancato rientro del titolare, ma assenza inferiore ai limiti fissati), qualora la scuola abbia necessità di utilizzare il supplente nelle operazioni di scrutinio e/o di valutazione finale, sarà attivato uno specifico contratto dal primo all’ultimo giorno di durata di tali attività.
Le due diverse casistiche sono state chiarite dal Ministero con le note 8556/09 e 9038/09 (a chiarimento della nota 8556/09).
Per quanto riguarda gli esami di stato della scuola secondaria di II grado sono tutt’ora in vigore le norme fissate dalla nota 14187/07 che riepiloghiamo di seguito:
• il personale supplente fino al termine dell’attività didattica (30 giugno) nominato commissario interno o commissario esterno sarà prorogato col medesimo trattamento che aveva in corso d’anno fino al termine degli esami (questa scelta penalizza tuttavia i supplenti su spezzone che continuano a percepire uno stipendio base parziale a differenza del personale di ruolo in part-time che, per il periodo degli esami, percepisce lo stipendio intero);
• il personale supplente fino al termine delle lezioni nominato come commissario interno percepisce la retribuzione fondamentale, anch’esso come in corso d’anno, pur avendo una nuova nomina e un nuovo contratto di lavoro per l’intero periodo di durata degli esami di stato (anche in questo caso quindi sono penalizzati gli “spezzonisti”);
• il personale supplente temporaneo o fino al termine delle lezioni (o comunque semplicemente inserito in graduatoria) nominato come commissario esterno (evidentemente in sostituzione di personale di ruolo) riceve solo il compenso per gli esami senza nessuna retribuzione fondamentale anche se il servizio è valutabile (è in sostanza assimilato al personale esterno all’amministrazione).