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- Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al secondo biennio economico
2000- 2001 del personale del comparto Scuola
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A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2001 sul testo
dell'ipotesi di accordo relativa al secondo biennio economico 2000-2001
del personale del comparto Scuola, stipulata in data 15 febbraio 2001,
nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 9 marzo 2001,
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e
sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 15 marzo alle ore 12,30 presso la sede dell'Aran, ha
avuto luogo l'incontro tra :
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L'Aran rappresentata dall'Avv. Guido Fantoni, Presidente
f.f………………………
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e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni
Sindacali:
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CGIL…………………………..
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CISL…………………………..
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UIL……………………………
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CONFSAL……………………
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e i rappresentati delle seguenti Organizzazioni
Sindacali:
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CGIL SNS…………………………
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CISL Scuola……………………….
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UIL Scuola…………………………
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CONFSAL/SNALS………………..
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GILDA-UNAMS…………………..
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Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio
economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola.
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ART. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale
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Il presente contratto di II biennio si riferisce al
periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
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ART. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello
regionale
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La contrattazione collettiva su materie attualmente di
competenza dei livelli nazionali o provinciali dell’Amministrazione
scolastica si svolge comunque al livello regionale contestualmente con
l’attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale.
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Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui
all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello
istituzionale competente per materia.
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ART. 3 - Relazioni sindacali a livello d’istituto
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In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3
e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di
contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle
oggetto di informazione:
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modalità di utilizzazione del personale in rapporto al
piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
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utilizzazione dei servizi sociali;
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modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali,
nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990;
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attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
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criteri riguardanti le assegnazioni del personale
docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
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modalità relative alla organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto
previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri
per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo d'istituto.
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Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione
integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6
del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le
seguenti materie:
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criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi
comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999, del fondo in
relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola
eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle
tipologie di attività;
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la misura dei compensi al personale docente ed educativo
per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1,
del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data
31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui
all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art.
43 del CCNL 26.5.1999;
-
la misura dei compensi al personale ATA per le attività
di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni
miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
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la misura dei compensi da corrispondere al personale
docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione
il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi
dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto
previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
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Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo
alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente
lettera c):
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“c) verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.”
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4. All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL
26.5.1999 sono soppresse le parole “da concordare tra le parti”.
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ART. 4 - Soggetti della contrattazione integrativa a
livello di istituzione scolastica.
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I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
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-la RSU;
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-i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL 26.5.1999.
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ART. 5 - Aumenti della retribuzione base
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Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 40 del CCNL
26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici
mensilità, indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi
previste.
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Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i
valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle
decorrenze stabilite nella Tabella B.
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Al personale educativo spetta il trattamento economico
previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
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Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato
l’incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica
riconosciuta verrà rideterminato a seguito del futuro inquadramento.
-
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ART. 6 - Effetti dei nuovi stipendi
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Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5 hanno
effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita,
sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
-
I benefici economici risultanti dall’applicazione
dell’art. 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
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ART. 7 - Retribuzione professionale docenti
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Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della
funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei
docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori
articolati in tre fasce retributive.
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Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso
individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene
soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione
professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al
comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
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La retribuzione professionale docenti, analogamente a
quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per
dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999,
ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
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ART. 8 - Direttori dei servizi generali ed amministrativi
- A decorrere
dall’1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di
provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi,
inquadrati in tale profilo ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26.5.1999, è
attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra
la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle
accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del
Responsabile amministrativo.
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-
In aggiunta all’importo definito ai sensi del comma 1,
all’atto dell’inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di
anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in
godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché del
rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del
profilo di provenienza.
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-
La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2
viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della
collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e
conservatori.
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L’indennità integrativa speciale e la progressione
stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per intero.
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ART. 9 - Qualifiche del personale ATA
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I profili professionali del personale ATA, in attesa di
un loro riassetto complessivo con l’obiettivo del costante adeguamento
alle esigenze della scuola dell’autonomia, sono modificati come previsto
nell’allegata tabella D.
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ART. 10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del personale
ATA
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Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni
aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato
dagli Enti locali allo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n.
124/1999, la dotazione prevista dall’art. 42, comma 4, 4° alinea, del
CCNL 26.5.1999 è incrementata dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3,
della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti
dal recupero dei trasferimenti agli Enti locali e che allo stato
risultano quantificate in 35 miliardi.
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In sede di contrattazione integrativa provinciale
l’erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai
criteri seguenti, elencati in via prioritaria:
-
assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli
quantitativi delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;
-
riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con
particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed
elementari.
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3. La distribuzione dei fondi alle singole province
verrà direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa
sottoscritta il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e
le OO.SS. della Scuola.
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Art.11 - Congedi parentali
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Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge
n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n.
53/2000.
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Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni
della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti
al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni,
integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
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Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n.
903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di
salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia
superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e
per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la
disciplina di cui all'art. 23 del CCNL 4.8.1995.
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In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano
comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che
il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante
periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte
dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene
accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale
risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il
rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni
caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
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Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa
per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità
di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi
per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
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Successivamente al periodo di astensione di cui al comma
3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del
bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.
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I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6,
nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
del lavoratore o della lavoratrice.
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Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.
1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice
madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la
indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici
giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine
minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel
caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
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In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
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In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10
possono essere utilizzate anche dal padre.
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Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli
contenute in norme legislative o contrattuali.
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ART. 12 - Formazione in servizio
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Alla formazione in servizio, che costituisce uno
strumento fondamentale per la crescita del personale e per
l’innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico sono
destinate le risorse previste dall’accordo sul lavoro pubblico del 12
marzo 1997, nella misura dell’1% del monte salari.
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Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno
definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la
formazione di cui all’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
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ART.13 - Diritto di assemblea
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1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati
con la parte datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza
decurtazione della retribuzione
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2. Le assemblee che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine
del giorno:
-
singolarmente o congiuntamente da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art.
1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
-
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli
componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro
sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
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c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
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Per quanto non previsto e modificato dal presente
articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative
sindacali e la disciplina prevista dall’art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per
quanto non modificato ed integrato dal presente articolo.
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ART. 14 - Finanziamento del fondo d’istituto
-
In aggiunta alle quote già definite nel contratto
collettivo integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza
1.1.2001 nel fondo d’istituto le seguenti ulteriori voci di
finanziamento:
-
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le risorse non spese previste dall’art. 42, comma 4, 2°
alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi
potranno essere utilizzati una sola volta per l’anno 2001 poiché
costituiscono economie riferite ad anni precedenti;
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le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite
all’anno 2001;
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lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale
quota parte dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata
applicazione dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999;
-
un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per
tredici mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul
personale ATA in servizio alla data di entrata in vigore del presente
CCNL. Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da
dedicare alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte di
incremento che deriva dall’applicazione dei tassi di inflazione
programmati sulla parte della retribuzione diversa dalle posizioni
stipendiali e dall’indennità integrativa speciale;
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Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere
alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva
nazionale - dalle somme di cui all’art. 50, comma 3, della legge n.
388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito
fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione nell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e
di 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
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La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere
a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni
scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione
organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui all’art. 15. Le
risorse così distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi
dell’art. 26 del CCNI 31.8.1999.
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Le risorse residue anche già iscritte nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento
dell’offerta formativa sono riutilizzabili nell’esercizio successivo.
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ART. 15 - Finalizzazione delle somme da destinarsi al
fondo di istituto
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Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) saranno
impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l’impegno
professionale dei docenti, realizzabile come disponibilità ad un
ulteriore impegno didattico rispetto a quello normalmente dovuto in
riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f) dell’art. 30 del
CCNI 31.8.1999.
-
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Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le
risorse degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all’art 36
del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate – che nelle singole scuole si
aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono
finalizzate alle attività indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d) del
CCNI 31.8.1999.
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Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b)
sono finalizzate a retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione
delle forme di flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art.
31, comma 1, del CCNI 31.8.1999.
-
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Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del
presente accordo e non utilizzate nell’anno finanziario e in quello
successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della
regione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da
svolgere a livello di Ufficio scolastico regionale.
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ART. 16 - Attuazione dell’art.15, commi 7 e 8, del CCNL
26.5.1999
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In considerazione della necessità di tener conto del
completamento della riforma dell’amministrazione periferica, in sede di
prossimo rinnovo del CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di
lavoro per il personale che opererà su nuove figure professionali o nei
servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell’art. 15, commi 7 e
8 del CCNL 26.5.1999. In previsione di tale scadenza sarà costituita
presso il Ministero della pubblica istruzione un’apposita commissione,
composta da rappresentanti dello stesso Ministero, delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il
30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure
professionali e con le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto
alle istituzioni scolastiche, relativamente alle professionalità e
competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di
accesso.
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Nell’attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del
personale della scuola che svolge funzioni diverse da quella di
titolarità, con comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari
aspetti, con contrattazione collettiva nazionale.
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ART. 17 - Personale con contratto a tempo determinato
-
Le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995
in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio, in quanto dirette alla generalità del personale della scuola,
si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei
limiti di durata della nomina.
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ART. 18 - Sequenze contrattuali
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Le parti concordano sull’esigenza di aprire una
trattativa su tutte le questioni non ancora definite relativamente
all’attuazione del CCNL 26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30
giugno 2001, quali:
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arbitrato e conciliazione;
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congedi per motivi di studio;
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banca delle ore;
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contrattualizzazione degli istituti del rapporto di
lavoro.
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telelavoro;
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lavoro temporaneo;
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testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
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Relativamente alle materie inerenti il personale delle
Accademie e dei Conservatori, si aprirà un’apposita sequenza
contrattuale da concludere il 3.3.2001.
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In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al
precedente comma 1 saranno:
-
a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli
attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il
modello organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari
derivanti dall’autonomia;
-
definiti nell’ambito delle risorse già disponibili, anche
mediante il riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con
l’obiettivo di sostenere e valorizzare la qualità e l’efficacia dei
servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a
quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
-
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In sede di contrattazione collettiva nazionale
integrativa saranno definiti requisiti, modalità e criteri di
erogazione di compensi per trattamento accessorio da corrispondere al
personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE
o nei distretti scolastici o comandato nell’Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con incarico
di supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è accantonata
una somma non superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto
dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999.
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ART. 19 - Norma finale
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Per quanto non previsto dal presente contratto, restano
in vigore le norme del CCNL 26.5.1999.
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Tabella B
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Tabella C
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Tabella D
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Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5,
del CCNL 26.5.1999
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A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
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Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro,
attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono
preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi
generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere
materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica
sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
-
In particolare svolge le seguenti mansioni:
-
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori,
nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza
degli insegnanti;
-
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione
del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non
scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
-
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di
portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative
con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività
scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola,
limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e
convittori;
-
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione
gratuita di idonei locali abitativi;
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- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti,
degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi
meccanici;
-
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
-
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio,
compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di
tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
-
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche
in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
-
servizi esterni inerenti la qualifica;
-
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita
da esse.
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In relazione alle esigenze emergenti nel sistema
formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di
handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
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Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari
forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o
l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale
agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e
per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e
bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA
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Le parti concordano sull’opportunità che in sede di
prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda
per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno
recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del
Responsabile amministrativo e quella del Direttore amministrativo.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA
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Le parti dichiarano che la locuzione “contrattazione
integrativa provinciale” riportata alla prima riga del comma 2 dell’art.10
del presente CCNL deve intendersi, ai sensi del CCNL 26-5-1999 del
comparto scuola, come “contrattazione decentrata provinciale”.
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