CCNI - Comparto scuola anni 1998-2001
Rapporto di lavoro
Art. 1 Finalità del contratto integrativo
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Decorrenze e durata
Particolari tipologie di situazione
Art. 4 Scuole situate nelle zone a rischio
Art. 5 Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
Formazione
Art. 6 La contrattazione
Art. 7 La formazione per il personale della scuola
Art. 8 Livelli di attività
Art. 9 Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
Art. 10 Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
Art. 11 Standard organizzativi e di costo
Art. 12 Il diritto alla formazione del personale docente e le condizioni
di partecipazione
Art. 13 Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
Art. 14 I soggetti che offrono formazione
Art. 15 Formazione in ingresso
Art. 16 Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Art. 17 Formazione per le funzioni-obiettivo
Art. 18 Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio
Art. 19 Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree
a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
Art. 20 Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
Art. 21 Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità
professionale
Art. 22 Il sistema di formazione del personale ATA
Art. 23 Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
Art. 24 Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999
Distribuzione delle risorse economiche
Art. 25 Compenso individuale accessorio
Art. 26 Il fondo dell’istituzione scolastica.
Art. 27 Risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
Art. 28 Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di
istituzioni scolastiche
Art. 29 Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a
forte processo immigratorio
Art. 30 Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione
scolastica
Art. 31 Criteri di retribuzione a carico del fondo dell’istituzione
scolastica della flessibilità organizzativa e didattica
Art. 32 Attività complementare di educazione fisica
Art. 33 Indennità di direzione
Art. 34 Indennità di amministrazione
Progetti Speciali
Art. 35 Snellimento burocratico libretto personale informatizzato
Art. 36 Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico
Norme di area
Docenti
Art. 37 Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Art. 38 Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione
docente
Art. 39 Personale docente avente diritto alla mensa gratuita
Capi d'Istituto
Art. 40 Conferimento di incarichi ai capi d'istituto
Art. 41 Valutazione dei Capi d'Istituto
Art. 42 Mobilità dei capi d’istituto
Art. 43 Sviluppo professionale
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
Art. 44 Sistema della formazione
Art. 45 aggiornamento
Art. 46 Formazione Specialistica
Art. 47 Formazione finalizzata alla mobilità professionale all’interno
dell’area
Art. 48 Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
Art. 49 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore
dei servizi generali ed amministrativi
Art. 50 Funzioni per la valorizzazione della professionalità del
personale Ata
Art. 51 Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Art. 52 Orario di lavoro del personale ATA
Art. 53 Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario
Mobilità
Art. 54 Mobilita’ territoriale e professionale del Personale docente,
educativo ed ata
Art. 55 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ata
Art. 56 Mobilità intercompartimentale volontaria
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro
Art. 57 Finalità
Art. 58 del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 59 Degli organismi paritetici territoriali
Art. 60 osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
Art. 61 Norme di rinvio
Rapporto di lavoro
Art. 1 - Finalità del contratto integrativo
Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL
sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati,
definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli
per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti.
Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la
qualità del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con la
valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del
personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato
a sostenere i processi innovativi in atto della scuola attraverso la
disciplina delle materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.
Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26
maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. .
Art. 2 - Campo di applicazione
A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L. il presente contratto
integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto
scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo
l’appartenenza alle diverse aree professionali.
Art. 3 - Decorrenze e durata
Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite
nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito
del perfezionamento della relativa procedura.
Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.
Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall’art. 4 del
C.C.N.L. , qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le
disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In
ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi entro
40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro
sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo
che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare
- nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del decreto legislativo
29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei
controlli di legge.
Particolari tipologie di situazione
Art. 4 - Scuole situate nelle zone a rischio
Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare,
sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad
operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e
criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica
sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la
durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al
fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare
successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al
contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a
rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto
integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le
OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse
disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli
studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti
provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di
scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a
rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale,
finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la
scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli
alunni e conseguentemente il successo scolastico.
Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla
base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più
eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei
progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli
uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale
, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione
Europea.
I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30
settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno
scolastico successivo.
Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno
scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed
integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.
Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma
precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art.3 della
citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30%
rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile
ripartire, secondo le modalità fissate nell’art.2 dell’Intesa allegata,
le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le
scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di
predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree
individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel
programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali
e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione
alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati
saranno posti in essere accordi di programma per l'assegnazione e la
migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie,
strumentali e logistiche.
I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e
contenere la previsione di attività d'insegnamento da svolgere in modo
flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento
delle scuole interessate sia sulla base dell'orario antimeridiano sia su
orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche
iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti
locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme
concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e
l’individuazione di specifiche strategie. L'orario prolungato
pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività
destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e
cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del
progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di
personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere - ai vari livelli di
responsabilità e funzione - le attività previste e le connesse
prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell'istituzione
può essere coinvolto nel progetto.
I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative
modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di
previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con
le modalità previste dall'art.18 del presente accordo, rivolte a tutto
il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova
nomina o al primo anno di trasferimento.
Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i
progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare
previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel
precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le
risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10
percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati
dalle scuole di cui all’art.3 dell’Intesa.
In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica
e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei
fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le
specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia
e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere,
progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione
scolastica e di tutto il personale in servizio.
Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi
disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di
assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità
territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e,
comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la
contrattazione decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico
funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in
servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.
Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano
Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di
una relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione degli
insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del
presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il
raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le
valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata,
predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio
del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della
valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni
iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli
interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale
coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale
orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli
abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.
La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al
Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo
inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che
sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al
fine della conferma o meno del progetto medesimo.
Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque,
non oltre il 31 agosto.
Il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al
personale coinvolto nel progetto, purché esso sia stato effettivamente
in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno
scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:
£. 5.000.000 per i capi d’istituto;
£. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario
settimanale di insegnamento;
£. 2.500.000 per il responsabile amministrativo
£. 1.200.000 per il restante personale.
Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale
impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse
del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori
specifici, purché in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo
ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.
In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della
certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole
sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi
possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante
emerse nel corso della sua applicazione.
Art. 5 - Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
Al fine di sostenere l’opera del personale della scuola, impegnato a
favorire la piena accoglienza e l’integrazione degli alunni e degli
adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni,
alle classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti
nelle aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti
impegnati nell’insegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto
delle predette scuole è incrementato da specifiche risorse assegnate
secondo le modalità disciplinate dal successivo art.29 del presente
contratto.
Considerata la necessità di accogliere le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza e di favorire e
promuovere iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura
e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno
una sede di confronto per l’attuazione dell’art.36 della legge 6 marzo
1998, n.40.
Formazione
Art. 6 - La contrattazione
Con il contratto integrativo nazionale di durata quadriennale si
definiscono gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle
risorse e gli orientamenti per l’organizzazione della formazione del
personale della scuola, compreso il personale delle Accademie,
Conservatori di Musica e delle Istituzioni educative.
In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono, con
cadenza annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse disponibili
per la formazione in ciascun esercizio finanziario e si individuano le
modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di
miglioramento dell’attività formativa. Per l’anno 1999 il contratto
integrativo annuale in materia di formazione è contenuto nel successivo
art.24.
Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del contratto
integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non oltre il 31 ottobre
dell’anno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del
personale.
Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale, da definire
entro 30 giorni dall’emanazione della Direttiva, le parti definiscono le
priorità e i criteri per le iniziative territoriali di formazione
tenendo conto delle tipologie del personale e di campi particolari di
intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità delle
scuole.
Per accrescere l’efficacia del sistema di relazioni sindacali nel
settore della formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde
un’unica unità/struttura dell’amministrazione per il livello periferico
e per il livello centrale.
Art. 7 - La formazione per il personale della scuola
1. L’amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente
disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente un sistema di
opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una
risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un
diritto degli insegnanti, del personale educativo e ata e dei capi di
istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la
crescita professionale del personale, in relazione anche alle
trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e
riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché
all’ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La
formazione degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale,
del profilo professionale così come individuato nel C.C.N.L. e comprende
la formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il personale
ata la formazione è funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla
crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi
amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi
di informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo
di arricchire le competenze necessarie per la gestione della scuola
dell’autonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la
riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate, in
particolare, all’attuazione dell’autonomia scolastica, all’innovazione
metodologico - didattica, all’espansione dell’istruzione (obbligo
scolastico, obbligo formativo, post-secondario), allo sviluppo del
sistema integrato di formazione e lavoro, all’educazione degli adulti e
alla formazione continua. Al personale della scuola viene data la
possibilità di definire percorsi di crescita professionale, anche con
opportunità di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica è
rivolta ad una ulteriore qualificazione nell’ambito dell’aggiornamento
disciplinare, nonché ad offrire momenti per l’attività di ricerca e di
ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia all’interno delle
istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in
collaborazione con le Università o altri soggetti nazionali e
internazionali che abbiano attinenza con il mondo artistico e musicale.
I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo
di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di
formatori.
Art. 8 - Livelli di attività
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete
la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai
contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al P.o.f,
individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile
sul territorio.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi
professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni
perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie
professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse
generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le
innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno di
formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e
riconversione professionale, per la formazione finalizzata
all’attuazione di specifici istituti contrattuali nonché il
coordinamento complessivo degli interventi.
Art. 9 - Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
L’Osservatorio è una struttura di orientamento e di monitoraggio della
formazione in relazione all’arricchimento professionale legato alle
trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualificazione e
alla mobilità professionale.
L’Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è sede di
iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto da
un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del
C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. In
sede di primo incontro i membri definiscono le modalità di
organizzazione e di funzionamento.
L’Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
I compiti dell’Osservatorio sono definiti dall’art.12 comma 4 del
C.C.N.L..
L’Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del Ministro,
entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo
nazionale. Successivamente l’Osservatorio sarà funzionalmente decentrato
a livello regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche
risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per l’Osservatorio.
Art. 10 - Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili
nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:
per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli addetti;
dal 10% al 15% all’amministrazione periferica;
per non più del 35% all’amministrazione centrale.
Data la particolarità organizzativa del settore le risorse per la
formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica,
previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono
assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30%
all’amministrazione centrale.
Art. 11 - Standard organizzativi e di costo
Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di costo,
considerati come caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per le
azioni di interesse generale.
Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard sono:
distinzione tra ruoli di committenza e ruoli di gestione diretta;
impostazione degli interventi per progetti;
organizzazione modulare dei progetti e loro integrazione in percorsi
finalizzati;
individuazione dei formatori sulla base del loro curriculum
professionale;
certificazione delle competenze raggiunte;
valutazione di impatto, socializzazione degli esiti e disseminazione dei
risultati.
Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario assicurare
prioritariamente la qualità dell’offerta nell’ambito di un uso ottimale
delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard
di costo:
finanziamento di tutte le voci di spesa delle varie fasi dei progetti di
formazione (inclusa la valutazione di impatto e la disponibilità di
tecnologie nella formazione a distanza);
adozione di criteri di economicità con confronto comparativo dei costi
tra diverse soluzioni organizzative;
sinergia con le azioni già in corso o progettate anche da altri
soggetti;
previsione di costo per tipologia di corsi (corsi in rete,
partecipazione a corsi esterni, percorsi individualizzati) e per singoli
profili professionali.
controllo di gestione dei progetti di formazione.
Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini operativi gli
standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta
attraverso le direttive annuali sulla formazione.
Art. 12 - Il diritto alla formazione del personale docente e le
condizioni di partecipazione
1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile garantire
pari condizioni di fruizione a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel
corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione riconosciute dall’amministrazione, con l’esonero dal servizio
e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi
vigente nei diversi gradi scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con
la qualità del servizio scolastico, un’articolazione flessibile
dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di
formazione riconosciute dall’amministrazione, anche in aggiunta a quanto
stabilito dal precedente comma 2.
Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento
dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che
partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di
formazione riconosciute dall’amministrazione. Le predette opportunità di
fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di
formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il
completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli
insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un
carattere di priorità.
La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche
mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti
dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la
Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane per favorire
l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei
crediti formativi.
I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ivi
compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti nell’ambito
della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici
provinciali.
All’interno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto
ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di
specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla
mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il capo di
istituto, nei termini compatibili con la qualità del servizio,
garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione
dell’orario di lavoro.
Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei
programmi di azione dall’amministrazione, o ad iniziative organizzate
dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato in servizio
a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la
partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di
missione e il rimborso delle spese di viaggio.
Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e
personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che
fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete con
la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica
di competenze.
Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della
professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli
specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti e
alla certificazione.
Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione
l’amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno
1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui
corsi di formazione del personale della scuola ricorrendo anche alle
tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce un’informazione
preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento ai
soggetti sindacali di cui all’art.9, comma 1, punto III del C.C.N.L..
Art. 13 - Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal
Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione
dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni
individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro
e si può avvalere delle offerte di formazione promosse
dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e
privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
promosse prioritariamente dall’amministrazione;
progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in
collaborazione con gli IRRSAE, con l’Università (anche in regime di
convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici
e privati qualificati e/o accreditati;
proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione.
Art. 14 - I soggetti che offrono formazione
1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema
dell’autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di
introdurre il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie
per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da
parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale
della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari,
gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le
associazioni del personale sono ambienti professionali che favoriscono
la ricerca, la riflessione e l’elaborazione, il Ministero può
riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e
associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base
dell’attività formativa svolta, del livello di diffusione e
dell’effettiva consistenza, della padronanza di approcci innovativi,
delle attività di ricerca e di comunicazione professionale compiute e
della disponibilità al monitoraggio, alla valutazione, all’ispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le
OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di
soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per
sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale.
I criteri di riferimento sono:
la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità
contenute nello statuto;
l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della
scuola;
l’esperienza accumulata nel campo della formazione;
le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione
metodologica condotte nel settore specifico;
il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a
specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza
funzionale di compiti e di competenze;
la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio
e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei
processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di
lavoro;
la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la
valutazione delle singole azioni di formazione.
I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui
al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di
interesse generale promossi dall’amministrazione.
Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o
in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate
infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con cui
i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a
livello territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e
accreditati sono automaticamente riconosciute dall’amministrazione.
Possono essere riconosciute, inoltre, dall’amministrazione centrale e
periferica - ad esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative
di formazione organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai
precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti
nella Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità definite a
livello provinciale Tenendo anche conto degli standard organizzativi il
Ministero definisce le procedure per il riconoscimento dei corsi entro
60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti
sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui all’art.12, comma
12, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti,
relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.
Art. 15 - Formazione in ingresso
Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di
formazione viene impostato secondo gli standard organizzativi e di costo
definiti e trova realizzazione, attraverso specifici progetti
contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di
scuole.
L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di
personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con
il sostegno di tutors appositamente formati - e l’approfondimento
teorico.
Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità
opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della
conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva
dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
Art. 16 - Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Nell’ambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede, per la
realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi
finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle
risorse dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla
formazione.
Art. 17 - Formazione per le funzioni-obiettivo
Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le
funzioni-obiettivo previste dall’art.28, comma 1 del C.C.N.L.,
l’Osservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei
crediti formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei
relativi corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le
modalità di certificazione. L’amministrazione predispone un piano di
azione con le seguenti caratteristiche:
in riferimento alle aree previste dal C.C.N.L. si organizzano i corsi di
formazione, di almeno 30 ore, con un’impostazione modulare e, ove
possibile, in parte a distanza;
l’amministrazione periferica assicura, con un’adeguata programmazione,
che siano garantite l’offerta e la fruizione dei corsi, coordinando gli
interventi;
i corsi saranno realizzati dall’amministrazione periferica, da reti di
scuole, dalle Accademie e Conservatori di musica o da soggetti
qualificati e/o accreditati.
In prima applicazione nell’anno scolastico 1999-2000 parteciperanno ai
corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli anni
successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i
corsi saranno disponibili per i docenti interessati.
Art. 18 - Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione
promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi
di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della
legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo
scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di
formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti
delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ata e i capi di
istituto. I corsi che terranno conto delle indicazioni
dell’Osservatorio, sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e
si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati,
nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul
territorio.
Art. 19 - Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle
aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo
immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate
l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività
formative:
pronto intervento linguistico,
corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed
adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale,
produzione e diffusione di materiali didattici.
A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua
italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
possono anche essere offerti dall’Università come corsi di
perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto
intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse
didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione.
Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e
l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti
qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate
o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione
delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e
delle associazioni di volontariato riconosciute.
Al fine di potenziare le iniziative di formazione l’amministrazione
realizzerà le opportune intese per aver accesso alle risorse previste
dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 per le politiche dell’immigrazione.
Art. 20 - Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono
l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che
operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle
scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno
sviluppo delle politiche di formazione permanente. Il Ministero, in
collaborazione con l’Osservatorio, garantisce che specifiche iniziative
siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali
settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e
processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le
metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle
strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e
professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione
delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione
anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della
formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la
formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti
penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie
intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la
programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.
Art. 21 - Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità
professionale
1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla
riconversione del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità
professionale, verranno definite in sede di contrattazione integrativa
annuale in coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata sulla
mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di
mobilità professionale del personale della scuola, oltre che a superare
o prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni
l’offerta di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e
percorsi strutturati con l’eventuale ricorso alle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione e anche in collaborazione con le
Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui
fabbisogni formativi realizzati nel contesto dell’azione
dell’Osservatorio nazionale.
Art. 22 - Il sistema di formazione del personale ATA
La formazione del personale a.t.a costituisce elemento fondamentale per
lo sviluppo professionale del personale correlato alle innovazioni in
corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi
dell’art.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della
formazione del personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è definito
dall’art.44 e seguenti del presente contratto collettivo integrativo.
Art. 23 - Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^
settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di cui al
comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26
maggio 1999.
Art. 24 - Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999
Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui al comma 2 del
precedente art.1 è costituito dal presente articolo, integrato
dall’allegata tabella F.
Per l’anno finanziario 1999, l’utilizzazione delle risorse disponibili,
i cui criteri di ripartizione sono fissati per l’intero periodo
quadriennale di valenza del presente contratto dal precedente art.6,
rispetterà le seguenti priorità:
arricchimento professionale richiesto dalle modifiche di ordinamento e
in relazione a specifiche tematiche disciplinari e trasversali ;
riconversione e riqualificazione professionale;
promozione di percorsi formativi mirati alla cultura delle pari
opportunità;
progettazione e avvio della formazione del personale docente in
relazione agli specifici istituti contrattuali;
progettazione e avvio del nuovo sistema di formazione del personale ATA;
realizzazione della formazione dei capi di istituto;
La realizzazione delle priorità indicate nel comma 2 avverrà con il
ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la
formazione relativi all’esercizio finanziario 1999 e con l’utilizzo
delle risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità della
stessa legge e con le procedure di ripartizione specificamente previste
e in corso di completamento.
Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti in
termini di miglioramento dell’attività formativa e di impatto sulla
qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i
seguenti criteri:
previsione, nella Direttiva annuale, di un piano di monitoraggio, a
livello nazionale e a livello regionale da progettare in collaborazione
con l’Osservatorio e da realizzare anche con il coinvolgimento del
servizio ispettivo tecnico;
inserimento di specifiche attività di monitoraggio e di valutazione nei
progetti di interesse generale.
Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro della
pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma
del presente contratto, la Direttiva per l’anno 1999.
Distribuzione delle risorse economiche
Art. 25 - Compenso individuale accessorio
A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale
statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli
ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria
indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde
mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con
rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di
religione cattolica con progressione di carriera;
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al
personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo
determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno
scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi
per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con
rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con
impiego di durata annuale.
Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale
docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante
i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui
al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e
dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto
nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene
pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di cui
agli artt.33 e 34.
Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale
indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello
indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i
mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio
inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio.
Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è
assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del
C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art.49 del
C.C.N.L..
Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino
la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa
misura.
Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato
senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con
contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto
all’orario risultante dal contratto.
Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i
compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le
direzioni provinciali del tesoro (DPT).
Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio
nell’anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto
retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000
e 2001 costituiscono, a norma dell’art. 42, comma 5, del C.C.N.L,
risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.
Art. 26 - Il fondo dell’istituzione scolastica.
A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali statali,
i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le
accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo
dell’istituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le
prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese dal
personale docente, educativo ed ata per sostenere il processo di
autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che
emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute
sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del
servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e
all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in
relazione alla domanda proveniente dal territorio.
Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle
tabelle D, D1, D2 e E allegate al presente contratto.
Art. 27 - Risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
Il fondo è alimentato dalle risorse iscritte agli specifici capitoli dei
centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per ciascun anno finanziario, individuate
nell’allegata tabella G;
Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti
disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione scolastica
finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi
comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti
pubblici o soggetti privati;
Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto dall’art.42, comma
5, del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle risorse previste
dall’art.41 dello stesso C.C.N.L., non utilizzate per compensare gli
istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello stesso art.42 e da ogni altro
ulteriore risparmio derivante da disposizioni legislative e dalle
risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4 - 2° linea - non
utilizzate in sede ARAN per la sequenza contrattuale di cui al medesimo
art.44. Dette ultime risorse sono riservate per il finanziamento dei
compensi da corrispondere al personale docente a fronte della
flessibilità didattica.
Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del
presente contratto:
la quota già utilizzata per finanziare le indennità di direzione e di
amministrazione;
la quota degli interventi didattici educativi integrativi (IDEI),
finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del
fondo delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo
grado;
Per l’anno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio è pari a 4/12
per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12 per i
conservatori di musica e le accademie, in quanto, con precedente
contrattazione decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12
dell’anzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente comma 1
sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui all’art.71 del
C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, ora disapplicato.
Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente comma 1 sono
riservate:
per £. 3.300.000.000, a livello provinciale, per l’erogazione di una
maggiorazione forfetaria del fondo, in base ai criteri contenuti nel
successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie, alle
scuole sedi di centri territoriali permanenti per l’educazione degli
adulti e alle scuole in cui siano attivati corsi serali curriculari;
per £. 65.599.368.000, a livello di Ministero pubblica istruzione:
per l’assegnazione diretta al CEDE, alla BDP e agli IRRSAE di una quota
di 1 miliardo, al fine di compensare le attività aggiuntive prestate dal
personale del comparto scuola in servizio presso tali enti;
per le esigenze di cui ai successivi art.33, comma 5 e art. 34, comma 3;
per una quota, pari a 500 milioni per l’erogazione al personale docente
ed educativo dell’indennità di bilinguismo e trilinguismo, nei casi in
cui essa non sia già prevista a carico di soggetti diversi
dall’Amministrazione della pubblica istruzione dalla normativa vigente;
per una quota pari a 2 miliardi per l’erogazione del compenso per
l’effettuazione di turni notturni, festivi e notturno-festivi al
personale educativo ed ata dei convitti nazionali, degli educandati
femminili statali e delle scuole speciali statali;
per una quota di 10 miliardi per sostenere il maggior impegno del
personale operante nelle istituzioni scolastiche con consistente
presenza di alunni di recente immigrazione e/o nomadi. La misura e i
criteri di erogazione delle risorse sono disciplinati dal successivo
art.29 .
Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste disponibili a livello
centrale e provinciale alla fine di ciascun esercizio finanziario
confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche alla
fine di ciascun anno finanziario sono impiegate per le stesse finalità
nell’esercizio successivo.
Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione delle
risorse e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione degli
stanziamenti previsti dal precedente comma 1 è effettuata sia livello di
Ministero della pubblica istruzione che a livello provinciale in base al
numero dei posti previsti nell’organico di diritto per il personale
docente, quale indicatore semplice ricomprendente il funzionamento
complessivo della scuola.
Art. 28 - Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di
istituzioni scolastiche
Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del
provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo
dell’istituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al
lordo dipendente:
£. 693.000 per ciascun posto previsto nell’organico di diritto per il
personale docente ed educativo delle istituzioni di ogni ordine e grado,
compresi i posti in organico di diritto di personale docente delle
accademie e conservatori;
£. 693.000 per ciascun posto di personale docente previsto nell’organico
di fatto degli istituti superiori per le industrie artistiche;
£. 900.000 per ciascun posto previsto nell’organico di diritto per il
personale docente per la scuola secondaria superiore, in aggiunta al
parametro di cui alla precedente lett. a). Tale quota aggiuntiva è
comprensiva del finanziamento per le attività correlate agli interventi
didattici educativi ed integrativi.
Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le seguenti
tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica sono
assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure
indicate a fianco di ciascuna tipologia:
£. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso istituti di
detenzione e pena;
£. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso i presidi
ospedalieri;
£. 2.000.000, per l’istituzione scolastica individuata come sede di
riferimento didattico e organizzativo per l’attività dei centri
territoriali permanenti per l’educazione per gli adulti;
£. 2.000.000, per le istituzioni scolastiche presso cui funzionino corsi
serali curriculari;
I parametri finanziari di cui al comma 1, potranno essere rideterminati
a seguito del passaggio dagli enti locali allo Stato del personale ata
(art.8 L.124/99) nonché per la distribuzione di ulteriori eventuali
risorse di cui al precedente art.27. A tal fine le parti concordano di
incontrarsi entro il 30 giugno 2000.
La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6 lett. A)
del precedente art.26 è effettuata dal provveditore agli studi in
relazione all’effettiva esistenza delle fattispecie ivi previste presso
le singole istituzioni scolastiche; la ripartizione delle risorse di cui
al comma 6 lett. B) del precedente art.26 è effettuata dal Ministero
della pubblica istruzione in base alle richieste pervenute dai
provveditorati agli studi.
Art. 29 - Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a
forte processo immigratorio
Per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole di cui
all’art.47 del C.C.N.L. è destinata al fondo dell’istituzione scolastica
una somma pari a £.10 miliardi.
Ai fini dell’erogazione di detta somma si individuerà un numero di
scuole tale da consentire l’erogazione di una significativa
maggiorazione del fondo volta a sostenere la progettazione e le
strategie necessarie all’accoglienza e all’integrazione di alunni
provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi.
In prima applicazione, l’Amministrazione, acquisite le informazioni
necessarie entro il 30 ottobre 1999, procederà, d’intesa con le OO.SS
firmatarie del C.C.N.L. , a definire i criteri e le misure di erogazione
di detta somma.
Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in parola
avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.
Art. 30 - Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione
scolastica
L’istituzione scolastica, nell’impiego delle risorse del fondo, dovrà
tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di
scuola che eventualmente la compongano.
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e
organizzative e alle aree di personale interno alla scuola,
eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in
correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o
d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio
dei docenti .
Con il fondo vengono retribuite:
la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;
le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello
svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un
massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti
all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con
esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste
dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste
dal successivo art. 32;
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono
nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla
produzione di materiali utili per la didattica, con particolare
riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.42,
comma 3 - lettera a) del CCNL–Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore
annue;
le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in
prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a
particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse
all’attuazione dell’autonomia;
attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di
collaborazione con il capo d’istituto, di cui all’art.19, comma 4 del
C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non
di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione non
è cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37.
ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto
nell’ambito del POF.
Art. 31 - Criteri di retribuzione a carico del fondo dell’istituzione
scolastica della flessibilità organizzativa e didattica
La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni
connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità
dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione
dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività
scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia scolastica e nei
decreti ministeriali che ne prevedono la. sperimentazione.
Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che
abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può essere
prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura
forfetaria compreso nella fascia tra £.300.000 e £.600.000 annue lorde
tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dell’istituzione
scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente art.27,
comma 3.
Art. 32 - Attività complementare di educazione fisica
Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6
settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica
nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate
nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che
può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli
studenti.
Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno
scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura
oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del
4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di
educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell’istituzione
scolastica.
Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato,
nel limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso
per le ore eccedenti, con la maggiorazione prevista dal presente
articolo.
Art. 33 - Indennità di direzione
Il C.C.N.L. , all’art.21, prevede che ai capi d’istituto, ivi compresi
gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di
educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle
accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità
accessoria di direzione.
Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli
istituti superiori per le industrie artistiche.
L’indennità compete, nella misura del 50% al personale educativo
incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di
convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.21 del C.C.N.L., nel
caso di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente
l’indennità in parola viene corrisposta dall’istituzione scolastica
interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella
spettante al capo d’istituto ovvero nella misura intera per il docente
vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la
quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in
relazione al proprio status di docente.
L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute
previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i
sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella
tabella B, allegata al presente contratto:
da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il
compenso individuale accessorio;
dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni
scolastiche;
limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di
personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la
complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di
posti.
L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono
i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di
stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta
indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per
ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di
servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione
dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura.
Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le direzioni
provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli
interessati per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5
e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui
alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.
Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art.50
del C.C.N.L. l’indennità di direzione viene liquidata, determinando i
relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente
presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di
titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di
ultima titolarità:
I - relativamente all’importo base determinato in misura fissa (lettera
a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro
competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;
II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e
alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del
precedente comma 5, ove spettanti, dall’istituzione scolastica della
sede di titolarità ovvero dall’ultima scuola di titolarità.
L’indennità in questione compete, relativamente all’importo in misura
fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi
d’istituto in servizio nelle scuole italiane all’estero.
Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione
dell’indennità in questione al personale che sostituisce il capo
d’istituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a
livello di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento
destinato all’indennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle
scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole
stesse.
Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi
i criteri di determinazione dell’indennità di direzione stabiliti dal
contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.
Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno al presente istituto
contrattuale e a quello relativo all’indennità di amministrazione,
ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono
previste dal 3° alinea del comma 4 dell’art.42 del C.C.N.L., a decorrere
dal 1° settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota
utilizzata nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento
dell’indennità di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli
di spesa attribuiti ai diversi centri di responsabilità del Ministero
della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei
capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero
della pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di
istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e
artistica, relativi al finanziamento degli interventi didattici ed
educativi integrativi.
Gli oneri relativi all’indennità aggiuntiva di direzione di cui
all’art.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi per l’anno
scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto
dall’art.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L. destinato alla
copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti
contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . L’importo lordo tabellare
dell’indennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri
per l’erogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente,
in sede di contrattazione integrativa.
Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto
contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
Art. 34 - Indennità di amministrazione
Il C.C.N.L., all’art.35, prevede che ai direttori amministrativi dei
conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili
amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di
amministrazione.
Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori
amministrativi, a quello senza responsabilità di firma l’indennità di
amministrazione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante
al direttore amministrativo con responsabilità di firma. Al responsabile
amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l’indennità in
questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al
direttore amministrativo senza responsabilità di firma.
Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato
implicante il mancato esercizio della funzione, l’indennità di
amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al
personale ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente,
detratto l’importo del compenso individuale accessorio spettante al
sostituto nella sua qualità di personale non docente.
L’indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi
criteri e modalità già previste per l’indennità di direzione a favore
dei capi d’istituto dal precedente art.33, nelle misure individuate
nella tabella C allegata al presente contratto.
Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno, a decorrere dal 1°
settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di
quelle individuate nel comma 12 del precedente art.33.
Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto
contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
Progetti Speciali
Art. 35 - Snellimento burocratico libretto personale informatizzato
In attuazione dell’art.17 del C.C.N.L. 26.5.1999 le parti concordano i
criteri per l’attivazione di un progetto nazionale volto alla
istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile.
L’istituzione del libretto consente di acquisire un quadro compiuto
delle competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento,
dei percorsi professionali e di disporre degli elementi necessari per
una tempestiva emissione dei provvedimenti di stato giuridico ed
economico, al fine di eliminare l’arretrato esistente.
Il libretto conterrà di ogni persona:
i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, il domicilio, il
recapito telefonico, il tipo di contratto di assunzione;
i titoli di studio e professionali;
i servizi militari o equiparati, con indicazione della data iniziale e
finale della prestazione;
i servizi di ruolo e non di ruolo presso istituzioni scolastiche, con
indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
i servizi prestati presso altre Amministrazioni statali, Enti di diritto
pubblico, Azienda autonome, Libere Università, con l’indicazione della
data iniziale e finale della prestazione;
i periodi e servizi resi in qualità di lavoratore autonomo, libero
professionista o alle dipendenze di privati, con l'indicazione della
data iniziale e finale della prestazione;
l’anzianità ai fini giuridici ed economici e soltanto ai fini economici
posseduta alla data di istituzione del libretto.
Il libretto informatizzato può essere utilizzato come dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge 4 gennaio
1968, n.15, come modificato dall’art.3, comma 2, della legge 15 maggio
1997, n.127.
Dall’inizio dell’anno 2000 tutte le procedure relative al personale
faranno esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto
Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato e
consegnato al momento della stipula del contratto individuale.
L’individuazione delle unità di personale è effettuata sulla base dei
seguenti elementi:
qualifica;
professionalità;
esperienza;
capacità di proposta di soluzione.
L’avvio della procedura è prevista con l’inizio dell’anno 2000,
compatibilmente con la disponibilità di risorse specifiche. In relazione
alla natura, alla complessità e alla quantità degli adempimenti
richiesti, il progetto può articolarsi in più fasi con scadenze
temporanee precise che saranno monitorate e valutate
dall’amministrazione dandone informazione alle Organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto.
Le procedure informatizzate, che terranno conto di una modellistica da
definire entro il 30 novembre e sulla quale si attiverà il confronto con
le OO.SS. firmatarie, saranno predisposte dal CED.
La valutazione della produttività e dei risultati si basa sull’entità,
frequenza e qualità della prestazione attraverso la fissazione di un
metro di misura di ampiezza variabile a seconda della complessità
dell’attività al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato nei tempi
stabiliti.
Art. 36 - Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico
Dall’inizio dell’anno scolastico 1999/2000 da parte dell’Amministrazione
Centrale sarà avviata un’attività di rilevazione delle pratiche di stato
giuridico ed economico da definire, attraverso una scheda che prevederà
una serie di dati di dettaglio. L’attività di rilevazione dovrà
concludersi entro il primo trimestre dell’anno 2000. Conclusa la fase
della rilevazione il Ministero e le OO.SS. concordano i criteri e le
modalità di attuazione del progetto.
Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei operativi
costituiti con priorità da personale in soprannumero, tenendo conto
anche degli elementi specificati nel punto 3 del precedente art.35. Per
la complessità della natura dei provvedimenti da produrre, saranno
organizzati specifici corsi di formazione.
Con riguardo all’effettiva consistenza dell’arretrato e delle unità di
personale disponibili verranno pianificate le attività di produzione dei
provvedimenti, emessi, con le procedure automatizzate in esercizio.
Norme di area
Docenti
Art. 37 - Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola
dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno
aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica
dimensionata secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998
n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro
funzioni obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma
1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi
ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni
anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato
allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate
funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi
incluse le istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene
predisposto dal Ministero della pubblica istruzione d’intesa con le
OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla
suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale
per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle
funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del
comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di
istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze
avvengono secondo le disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della
applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni
obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il
conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti
in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato raggiunge le
50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati
sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al
personale educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio
sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni
obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati
predetti le scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione.
Alle predette istituzioni sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni
obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai settori materna,
elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo grado.
A ciascuna istituzione scolastica italiana all’estero sono assegnate
funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di
contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero degli affari
esteri, dopo la ripartizione di cui all’ultimo periodo del presente
comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori
unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni
strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio
più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più di 800 alunni,
delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati,
delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o
corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali
e le carceri.
Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle
lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo
riferite alle aree previste dall’art.28 del C.C.N.L., definendo,
altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali
necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio
dei docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può
avvalersi di una commissione nominata al suo interno. Successivamente i
docenti che ne hanno interesse presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono
adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con
sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi
in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche poste a
coordinamento dell’attività dei centri territoriali le decisioni sono
prese congiuntamente con l’insieme dei docenti EDA in servizio nel
centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la
fine del mese di novembre.
Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle
aree di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni
autonoma decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo
da conferire per incarico, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, con
motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni
obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato
la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione
in servizio di cui all’art.17 del presente contratto. (formazione)La
dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per l’intera
durata dell’incarico costituisce titolo preferenziale. Per
l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e
valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi
risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione
didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli e
le competenze coerenti con l'incarico da attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle
competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di
formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai sensi
dell’art.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi costituisce uno
specifico credito. La predetta attività di formazione sarà anche oggetto
di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui
all’art.14 del C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono
in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la
formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata
motivazione.
A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle
attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio
dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante
incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare
svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una
valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per
gli anni scolastici successivi.
Art. 38 - Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione
docente
Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del
C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei
docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista
dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica professionale e
retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità
acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono:
i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.42, comma 3,
del citato C.C.N.L., tra le varie province e in rapporto ai docenti con
contratto a tempo indeterminato appartenenti ai vari gradi di scuola in
esse funzionanti e ai vari posti o raggruppamenti di cattedra
individuati per aree disciplinari omogenee;
i criteri per lo svolgimento della procedura di selezione:
i criteri per lo svolgimento di attività di formazione;
le modalità delle valutazioni periodiche finalizzate alla conservazione
della maggiorazione retributiva.
Il presente articolo disciplina la prima applicazione dell'art.29 citato
ed è finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione
retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva - a
tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti
requisiti.
1. Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima
applicazione del presente accordo, sulla base delle disposizioni
contenute nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a norma del
citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti formativi a favore dei
candidati che si affiancano ai corsi di formazione e di aggiornamento
per gli insegnanti finalizzati in via ordinaria al rafforzamento delle
competenze professionali e della capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima
applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un trattamento
economico accessorio corrispondente ad una maggiorazione pari a
£.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto a tempo
indeterminato con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla
nomina in ruolo alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione alla procedura di selezione di cui ai successivi commi
5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti
requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree
disciplinari della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed
elementare, la ripartizione delle risorse disponibili sarà effettuata
dal Ministero a favore dei provveditori agli studi suddividendo tra di
essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli
insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna
provincia al 31 dicembre 1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli
studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote
rispettivamente tra i settori della scuola materna, della scuola
elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola
secondaria di secondo grado, rispettando la percentuale del 20% dei
docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole dei
predetti settori. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la
dotazione è ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le due seguenti
aree omogenee:
linguistico storico filosofico artistico-espressiva
scientifico-tecnica.
Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane all’estero partecipano
alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di
appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel limite
delle risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel
presente articolo, abbiano superato una procedura concorsuale selettiva
che sarà indetta entro il 15 novembre 1999 con ordinanza del Ministero
della pubblica istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole tra di
loro accorpate. Detta procedura, alla quale saranno ammessi a
partecipare su domanda presentata presso la scuola di titolarità gli
insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado, in servizio con
contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni dalla
nomina in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi
successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie fasi
e detterà la disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata
dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase
riguarda il curricolo professionale, che la commissione valuta a seguito
della illustrazione e discussione da parte del candidato. La seconda
fase consiste nello svolgimento di una prova strutturata nazionale,
predisposta dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze
tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa è volta
all’accertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche,
anche in connessione ai processi di innovazione, e dell’aggiornamento
professionale relativo alle discipline di insegnamento. La terza fase si
svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli
alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in
alternativa alla verifica in situazione la commissione assegna al
candidato stesso la trattazione di una unità didattica destinata agli
alunni. I contenuti della prova della seconda fase saranno definiti dal
Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI, entro il 15 ottobre
1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere in
evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze professionali
previste dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare riguardo alle
esperienze maturate e al percorso formativo e culturale seguito e deve
consentire una valutazione dell'area relazionale. Esso è redatto in modo
omogeneo sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministro
della p.i. nella quale, per costruire gli elementi di giudizio cennati,
sarà fatta rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del
candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia
partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, la
collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, i
rapporti con le famiglie degli alunni, le attività speciali svolte
nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato dal comitato di
valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'art.11 del T.U.
approvato col decreto legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal
Ministro e le risultanze della verifica in situazione o della
trattazione alternativa dell’unità didattica destinata agli alunni
concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il 50%alla
formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio complessivo
da parte della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei quali
alla fine della terza fase della selezione devono essere comunicati i
punteggi parziali e finale ottenuti sulla base delle attività previste
dalla procedura di selezione medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione
sulla base dei punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti
cui assegnare le maggiorazioni di retribuzione accessoria, in numero
corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della
commissione. Detto elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o
ufficio indicato dal provveditore agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite
secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione è assegnato
uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento della selezione,
come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo contingente di
maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare
unità di indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono
frequentare un corso organizzato dal Ministero della pubblica
istruzione, finalizzato a far loro prendere cognizione dell'istituto
contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria, disciplinato
dall'art.29 del C.C.N.L. e dal presente contratto integrativo, e a dare
omogeneità al lavoro loro assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica,
agli educatori dei Convitti e degli Educandati, in possesso dei
requisiti stabiliti dal comma 2 saranno attribuite le maggiorazioni
retributive accessorie previste dal presente articolo, secondo modalità
di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno
stabiliti particolari contenuti del curricolo del personale stesso, che
terranno conto della specificità del profilo professionale di detto
personale.
Le modalità di valutazione periodiche necessarie per conservare il
diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive
saranno stabilite con apposito accordo tra le parti firmatarie del
presente contratto entro la scadenza del primo anno di applicazione
dell'istituto.
Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per
l’erogazione di compensi destinati ai componenti delle commissioni
costituite a norma del precedente comma 10 sono a carico delle
disponibilità finanziarie destinate nell’anno 1999 dal C.C.N.L.
all’istituto previsto dall’art.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo quanto
necessario per il pagamento della maggiorazione di retribuzione
accessoria di cui al comma 2.
Art. 39 - Personale docente avente diritto alla mensa gratuita
1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art.46 del C.C.N.L.
l'amministrazione si impegna ad effettuare un monitoraggio dell'entità
della fruizione della mensa gratuita da parte del personale avente
titolo, portando a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i
risultati della rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di
bilancio previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4,
viene valutata d'intesa con le OO.SS. firmatarie, l'opportunità di
rideterminare le categorie di personale docente a cui riconoscere la
gratuità della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione
comunicherà agli Enti erogatori del servizio le modalità ed i tempi di
attribuzione agli stessi delle relative provvidenze economiche di
spettanza.
Capi d'Istituto
Art. 40 - Conferimento di incarichi ai capi d'istituto
L’Amministrazione scolastica può conferire ai capi di istituto secondo
criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i
seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e
regionale, collaborazione in studi e ricerche;
reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento del titolare
per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza
nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole
secondarie;
tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate ove
sia preposto a scuole "polo";
progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di
riqualificazione del personale.
Nel conferire tali incarichi l’Amministrazione tiene conto:
dell’esito positivo della valutazione di cui agli artt.20 C.C.N.L. e 41
del presente contratto integrativo.
della competenza professionale, valutata sulla base dei titoli
professionali, scientifici e di cultura posseduti;
della congruità di tale competenza rispetto all’incarico da affidare;
della compatibilità dell’incarico con il pieno assolvimento da parte del
capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di servizio;
della disponibilità degli interessati.
L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto
affidatario dell’incarico in applicazione dei criteri di cui al
precedente comma.
L'incarico affidato deve indicare la specificazione dell’oggetto, del
luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che è
a carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico.
I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà l’Amministrazione nel
conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle
OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
Presso l’amministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni
territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di
tutti gli incarichi affidati dall’amministrazione scolastica. L'organo
dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al comma 1 è
tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento
stesso all’amministrazione scolastica regionale nel cui ambito è la sede
di servizio del capo d'istituto interessato. Dell’elenco possono
prendere visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di
riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla L.7
agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel rispetto della L. 31 dicembre
1996, n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999, n.135.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli
incarichi conferiti ai capi d’istituto da soggetti diversi
dall’amministrazione scolastica, il cui conferimento è disciplinato in
riferimento al regime autorizzatorio dall’art.58 del D.Lgs.3 febbraio
1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Disapplicazioni:
E’ disapplicato l’art.33 del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
Art. 41 - Valutazione dei Capi d'Istituto
E’ istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di
valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal
Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è
composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in
tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata
preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.
Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente
scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80
unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime
modalità di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di
tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da
altro dirigente.
Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la
partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività
istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio.
Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del
presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri
da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi
saranno resi noti e pubblicizzati.
Nell’ambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e
le modalità per l’attivazione di iniziative di formazione dei componenti
i nuclei di valutazione.
Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere
conto del contesto socio-economico in cui opera il capo d’istituto e dei
risultati dei processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi
definiti dalla scuola nell’ambito del piano dell’offerta formativa. I
nuclei dovranno considerare i processi promossi dal Capo d’istituto in
ordine a:
direzione e organizzazione dell’istituzione scolastica;
relazioni interne ed esterne;
innovazione e sviluppo;
valorizzazione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie
e strumentali a disposizione.
Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa
nell’Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i
risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti
organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e
dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema
scolastico e all’attuazione dell’autonomia.
Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere
al capo d’istituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed
effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.
In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma,
che di norma ha cadenza annuale, é effettuata entro l'anno scolastico
1999-2000.
Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei
di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del
dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un
rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o
comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.
Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra
coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di istituto ai
quali potrà essere attribuita una retribuzione aggiuntiva, secondo le
risorse assegnate a livello regionale. I sovrintendenti scolastici
attribuiranno la stessa indennità nella misura di £.6.000.000 annui a
2.000 capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con
contratto a tempo indeterminato. L’indennità è attribuita in una unica
soluzione al termine dell’anno scolastico di riferimento.
Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione
giurisdizionale del capo d’istituto è condizionata al tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all’art.69 del D.Lgs.n.29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni.
A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti
informativi e i giudizi complessivi annuali.
Art. 42- Mobilità dei capi d’istituto
Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti
per l’inquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi d'istituto ai
sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la mobilità
territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo
grado e istituti comprensivi e nell’ambito della scuola secondaria di
secondo grado. In tale fase si darà la precedenza al personale già
titolare in istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta.
Sulle sedi rimaste eventualmente da assegnare dopo l’applicazione dei
criteri precedentemente indicati, si procede ai passaggi dall'una
all’altra fascia riconoscendo come requisito di precedenza
l’abilitazione per uno degli insegnamenti dell’istruzione secondaria
superiore. In mancanza di personale abilitato, aspirante al passaggio,
sarà considerata sufficiente una laurea che dà accesso ad almeno uno
degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori. Il
possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola
secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria di primo
grado.
La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata ai
seguenti principi e criteri generali :
semplificazione e snellimento delle procedure;
adeguamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o
contrattuali e riassestamento sulla base delle verifica del
funzionamento del sistema stesso;
ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale e
dell’assegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro
efficacia;
disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità,
della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle
condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze nonché
determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al
reclutamento.
Nella prima contrattazione decentrata nazionale annuale verranno
definiti gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione
dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai fini della mobilità.
Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o
utilizzazione dei capi di istituti interessati anche in altra provincia
in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e
utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza
personale su richiesta delle competenti autorità.
Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono
confermate le disposizioni relative alla mobilità d’ufficio del
contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999.
Disapplicazioni:
E’ disapplicato l’art.37 del CCNL-Scuola del 4.8.1995.
Art. 43 - Sviluppo professionale
Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo 2000 sono
determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a
conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica
dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
Art. 44 - Sistema della formazione
Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:
aggiornamento;
formazione specialistica;
formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area;
formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.
Il quadro sopra definito si delinea quale sistema flessibile ed
integrato di formazione che prevede l’acquisizione di crediti formativi
da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una
valutazione individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che
può essere speso come credito formativo e professionale valutabile negli
ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle aree A B e C)
ovvero, per il personale della area D, per particolari incarichi
aggiuntivi. La partecipazione ai corsi è prevista a domanda degli
interessati. Annualmente saranno definiti le tipologie, il numero dei
corsi attivati a livello provinciale ed il numero di persone, suddiviso
per aree e profili, ammesso a partecipare.
L’Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente
disponibili, organizza in via prioritaria:
nell’a.s.1999/2000 i corsi di formazione per il conferimento del profilo
di direttore dei servizi generali e amministrativi;
a partire dal 1° gennaio 2000 sono organizzati corsi di formazione per
il conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il personale incaricato
delle funzioni ai sensi del successivo art.50 sarà suddiviso in due
scaglioni, rispettivamente nell’anno 2000 e nell’anno 2001, secondo
l’ordine delle graduatoria previste dall’allegato 7 all’art.50. Inoltre
a partire sempre dal 1° gennaio 2000 sono organizzati i corsi
finalizzati alla mobilità professionale all’interno della stessa area
per il riassorbimento dell’eventuale soprannumero
a partire dall’a.s.2000/2001, in relazione ai posti disponibili, i
percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio alle aree
superiori;
a partire dall’a.s.1999/2000 corsi di aggiornamento.
Ai sensi dell’art.13, comma 4, del C.C.N.L. il personale che partecipa
ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a livello
centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in
servizio a tutti gli effetti. Le attività di formazione saranno
realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire
l’assolvimento della frequenza dei corsi..
I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale.
L’organizzazione è affidata all’Amministrazione centrale della Pubblica
Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici periferici e
delle Istituzioni scolastiche; relativamente alle Accademie e ai
Conservatori di musica le funzioni e i compiti dell’Amministrazione
Centrale e degli Uffici periferici sono interamente esercitati
dall’Ispettorato per l’Istruzione Artistica.
I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro volta
articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico
flessibile e correlato a momenti di autoformazione, formazione in
situazione e formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con
materiali multimediali e con tecnologie di rete e video conferenze.
Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto previsto
in materia di formazione dal presente contratto.
Art. 45 - Aggiornamento
1. L’aggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale
del personale per realizzare le esigenze connesse al regime
dell’autonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente.
L’Osservatorio di cui all’art.12 del C.C.N.L. individua, eventuali
ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le
tematiche di cui all’allegato 4 al presente articolo. I corsi di
aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai
diversi profili professionali.
Art. 46 - Formazione Specialistica
1. Per l’attribuzione di funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50
sono attivati adeguati percorsi di formazione.
2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a
verificare la professionalità acquisita per l’assunzione di specifiche
responsabilità .
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai
profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di
formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica
per ciascuna delle funzioni descritte nell’allegato 6 in base ad un
ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all’allegato 7.
Art. 47 - Formazione finalizzata alla mobilità professionale all’interno
dell’area
1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi all’interno della
medesima area ai sensi dell’art.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate
iniziative finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a
far fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili
professionali emergenti dall’attuazione dall’autonomia scolastica.
Analoghe iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del
personale appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla
acquisizione delle specifiche competenze del profilo cui saranno
trasferiti. I corsi hanno una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in
relazione ai profili ed alle aree previste dalla tab. C allegata al
C.C.N.L..
2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con la
finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi il
personale che non appartiene a profili con situazione di esubero è
ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un profilo
professionale con soprannumero.
Art. 48 - Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3
febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge
n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L. .sono attivati percorsi formativi
con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un’area a un
profilo di area superiore.
Il personale che consegue l’idoneità per il passaggio dall’area A)
all’area B) e dall’area B) all’area C) viene periodicamente integrato
nelle graduatorie di cui all’art.6, comma 10 della legge n.124 del 3
maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dall’area A) all’area
B) - e del 30% - per il passaggio dall’area B) all’area C) - dei posti
disponibili annualmente nelle singole dotazioni è conferita tramite lo
scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui all’art.6, comma
9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.
I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità
quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente
disponibili, dagli Uffici dell’amministrazione scolastica periferica in
conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica
istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della
conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.
Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti
per il profilo professionale di destinazione e il personale in possesso
del titolo di studio stabilito dalla tabella B) del C.C.N.L. per
l’accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo
che ha dato accesso al medesimo profilo e dell’anzianità di almeno
cinque anni di effettivo servizio nell’area di appartenenza.
L’accesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo
avviene previo superamento di prova selettiva , da somministrare tramite
test, integrata dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e
professionali posseduti.
I percorsi formativi per il passaggio dall’area A e l’area B (distinte
per profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno la durata
di almeno 60 ore.
I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all’area C) (distinte
per profili) hanno la durata di almeno 80 ore.
La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi consiste
nel superamento di una prova scritta, strutturata in una serie di test,
e di un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato
nella prova selettiva d’accesso e dalla valutazione dei titoli di
studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della
preselezione.
L’accesso all’area D, è riservato per il del 30% dei posti disponibili.
Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo
dell’area C) e del profilo di assistente amministrativo, solo verso il
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, in possesso
dei rispettivi titoli richiesti al comma 4 del presente articolo. La
procedura selettiva finale consiste nel superamento di una prova scritta
strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla
valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva d’accesso e
dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già
considerati ai fini della preselezione
I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al passaggio
all’area D) avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette procedure
di formazione saranno attivate su base territoriale provinciale o
regionale.
Ai sensi dell’art.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate a compimento
tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la copertura di
posti vacanti in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti
disposizioni per l’a.s.1999/2000
Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti dal
presente articolo i posti disponibili annualmente dell’area B e
dell’area C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita
tramite lo scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati
trasformata in permanente di cui all’art.6, comma 9, punto 1 della legge
n. 124/99.
Art. 49 - Corsi di formazione per il conferimento del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi
Il presente articolo disciplina i corsi di formazione, di cui
all’art.34, commi 2 e 3 del C.C.N.L. .
I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione ed il
consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per
garantire l’esercizio di attività lavorative di notevole complessità ed
aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi
generali ed amministrativi.
I corsi organizzati per moduli, comprendono attività d’aula e attività
in situazione con modalità di autoformazione assistita e formazione a
distanza, quest’ultima attuata anche con materiali multimediali e con
tecnologie di rete e di video conferenze.
Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi
contenuti sono indicati nell’allegato 5 al presente contratto.
Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale negli
istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative già dotati di
personalità giuridica e di autonomia amministrativo-contabile, in
qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o
segretario ragioniere economo, può usufruire di un credito formativo.
Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso di
titoli culturali e professionali. I criteri per l’individuazione degli
anzidetti crediti sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui al
comma 14 del presente articolo.
Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere
attraverso la somministrazione di test . Al termine viene effettuata una
valutazione finale realizzata attraverso un colloquio individuale con i
corsisti.
I corsi di formazione si svolgono nell’a.s.1999/2000 e vi partecipano i
responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che sono in
quiescenza dal 1° settembre 2000.
Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti locali -
purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi
dell’art.8 della legge n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle
del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data del 25 maggio 1999 termine di entrata in
vigore della citata legge.
I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni
indicate dall’art.25-ter, comma 5, del decreto legislativo n.29/1993
partecipano al corso di formazione secondo le modalità definite
nell’allegato 5 del presente contratto.
I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella provincia nel
cui ambito è situata l’istituzione scolastica di servizio dei
responsabili amministrativi. Al fine di consentire una più efficace
organizzazione dell’attività corsuale il personale in argomento presenta
all’Ufficio scolastico provinciale competente apposita domanda nei
termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo
provvedimento.
L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di
formazione è attestata dal direttore del corso sulla base delle presenze
rilevate. Il numero delle assenze non può superare 1/5 della attività
formativa prevista in aula.
Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai
partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite
sopra previsto, gli interessati possono, per una sola ulteriore volta,
partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità potrà
essere organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale.
L’organizzazione dei corsi è affidata all’Amministrazione centrale del
Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di quanto
previsto in materia di formazione dal presente contratto. Per
l’attuazione e la gestione finanziaria dei corsi l’Amministrazione
centrale del Ministero può avvalersi delle strutture degli Uffici
Scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche.
E’ istituita, entro il settembre 1999, una commissione nazionale
paritetica Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del presente
contratto, insediata a termine, con la presenza di esperti, per la
progettazione e il monitoraggio dei corsi in argomento.
Art. 50 - Funzioni per la valorizzazione della professionalità del
personale Ata
1 - Il presente articolo attua l’art.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le
funzioni aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte
nell’allegato 6 al presente contratto.
2 - Il Capo d’istituto assegna le funzioni a tempo determinato secondo
l’ordine delle graduatorie d’istituto costituite per profili e funzioni
in base alle domande presentate dagli interessati e alle tabelle di
valutazione dei titoli di cui all’allegato 7 del presente contratto.
3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione,
sentite le OO.SS. determina in numero delle funzioni aggiuntive da
distribuire ad ogni provincia proporzionalmente alle rispettive
dotazioni organiche. In sede di contrattazione provinciale è stabilito
il numero delle funzioni aggiuntive attribuibili alle singole
istituzioni scolastiche ed educative. Ad ogni scuola sarà, comunque,
garantita almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale
di:
assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico;
cuoco.
La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.
Nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono assegnate funzioni
aggiuntive ad un assistente amministrativo e a due collaboratori
scolastici.
- La misura della retribuzione accessoria annua per l’esercizio delle
funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente è
così definita:
assistente amministrativo: £. 2.000.000;
assistente tecnico: £. 2.000.000;
cuoco: £. 2.000.000;
collaboratore scolastico: £. 1.200.000.
Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si provvede
entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Art. 51 - Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei servizi generali ed
amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di durata
superiore ai 20 giorni , dall’assistente amministrativo a cui è stato
assegnato l’incarico di cui all’art.50. e che, a sua volta, è sostituito
secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze
Il capo d’istituto attribuisce l’incarico di vicario del responsabile
amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi
all’assistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria
di istituto per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti
amministrativi.
Nei casi in cui non vi siano nell’istituzione scolastica assistenti
amministrativi aspiranti all’esercizio delle suddette funzioni, la
sostituzione sarà data a personale di altre scuole che ha presentato
apposita domanda secondo l’ordine di una graduatoria formata in base al
punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio Istituto.
In mancanza di aspiranti l’incarico verrà assegnato per reggenza dal
Provveditore agli Studi ad un direttore dei servizi generali ed
amministrativi di scuola viciniore.
In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi amministrativi
e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di
istituto di cui all’art.50, è sostituito da uno degli assistenti
amministrativi che abbia dichiarato la propria disponibilità o
dall’assistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella
qualifica di appartenenza.
Art. 52 - Orario di lavoro del personale ATA
1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. l’orario di lavoro del personale
ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative
antimeridiane per sei giorni.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le
prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art.54 del C.C.N.L. del
comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a
completamento dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere
programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di
funzionamento dell’Istituzione scolastica.
1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno
30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e
dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque
prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle
7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio
sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di
servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo
di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti
orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del
C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di
lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e
degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
orario di lavoro flessibile;
orario plurisettimanale;
turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1 - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di
apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio
dell’istituzione scolastica è possibile adottare l’orario flessibile di
lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata
e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate
lavorative secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi
di ciascuna Istituzione scolastica (piano dell’offerta formativa,
fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego
delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste
dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta,
vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con
le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga
adottato dall’Istituzione scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le
eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età
scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91
- che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze
del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal
restante personale.
3 - Orario plurisettimanale
- La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario,
viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva
un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze
di servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica con
particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende
agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale
coinvolto.
3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale
devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36
ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per
non più di 3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i
periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere
individuati contestualmente di anno in anno e, di norma,
rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno
scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono
essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro
ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate
lavorative.
4 - Turnazioni
4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario
di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque
o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di
attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di
orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di
servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario
di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da
coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla
base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale
subentrante e quello del turno precedente;
d) l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà
essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse
alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili
nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere
superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da
ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei
giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano
presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate
esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della
disponibilità del personale;
f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno
festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
successivo.
- Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti
nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può, a
richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno
diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di
gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo
del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui
si è verificato il ritardo.
5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del
dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione
cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non
inferiori alla mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di
servizio sono retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni
impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può
richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche
in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo
compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione
scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere
cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo
primariamente alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione
scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere
cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere
usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico
nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di
funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle
predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti
del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
7.1 - L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel
seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in
compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle
attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui
è addetto, nonché per la preparazione del materiale per le
esercitazioni.
- Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti
tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale
tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di
lavorazione o uffici di loro competenza.
8.- Riduzione dell’orario di lavoro - 35 ore settimanali.
8.1- A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario
della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il
personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto
in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari
individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento
dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle
seguenti Istituzioni scolastiche:
Istituzioni scolastiche educative;
Istituti con annessi aziende agrarie;
Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle
dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il
numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale
che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri
individuati al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1- Gli istituti relativi all’orario di lavoro, di cui ai precedenti
commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola
istituzione scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art.6
del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
All’inizio dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore
dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano
dell’attività inerente la materia del presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed
espletate le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L. adotta il piano
delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e
amministrativi.
Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non
potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
- L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un quadro
riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente gli
eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
Art. 53 - Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario
1. La consistenza degli organici provinciali del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario è determinata con la procedura
stabilita dall’art.31 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni.
La dotazione organica provinciale è ripartita tra:
dotazioni di base d’istituto in relazione ai carichi di lavoro, (ad
esempio: numero degli alunni, grado, ordine e tipo di ciascuna
istituzione, numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole
coordinate, durata del tempo - scuola, attività di educazione permanente
e corsi di istruzione degli adulti);
dotazioni integrative alle istituzioni di riferimento di reti o consorzi
di scuole per lo svolgimento di servizi amministrativi e tecnici a
favore delle scuole collegate o consorziate;
assegnazioni di ulteriori posti alle singole istituzioni scolastiche con
particolare riguardo specifici progetti di istituto, particolari
situazioni logistiche e strutturali, scuole collocate in aree a rischio,
laboratori anche non previsti in ordinamento, attività integrative
extracurricolari, scuole con elevata frequenza di immigrati, iniziative
promosse ed organizzate in favore degli studenti di cui al D.P.R.
567/1996.
Sulla materia saranno attivate le procedure previste dall’art.5, comma
4, lett.a) del C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999,
al fine di raggiungere l’accordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a)
delle dotazioni di personale.
Mobilità
Art. 54 - Mobilita’ territoriale e professionale del Personale docente,
educativo ed ata
Principi generali
La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui all’art.15, comma
2, del C.C.N.L. è improntata ai seguenti principi e criteri generali:
Semplificazione e snellimento delle procedure attraverso la revisione
delle operazioni all’interno delle fasi, anche mediante il
riassestamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge
o contrattuali, e la ridefinizione e disciplina degli istituti di
mobilità annuale e dell’assegnazione provvisoria, alla luce della
verifica della loro efficacia.
La mobilità territoriale e professionale mira a realizzare l’equilibrio
tra le esigenze del personale docente, educativo ed ata e la necessità
di conferire stabilità al servizio e continuità all’offerta formativa
distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere al funzionamento
del servizio scolastico e alle innovazioni introdotte nel sistema
dell’istruzione. A conclusione del processo di dimensionamento delle
scuole e della attuazione degli organici funzionali pluriennali delle
istituzioni scolastiche, previsti dal d.p.r.233/98, e comunque a partire
dall’anno scolastico 2001/2002, tale quadro di stabilità troverà una più
compiuta realizzazione con riguardo sia alla mobilità volontaria sia
alla mobilità d’ufficio.
Nella direzione indicata, i meccanismi immediati più idonei ad
assicurare il conferimento della mobilità e una stabilità delle
titolarità sono:
mantenimento della titolarità , per 1 anno, a richiesta
dell’interessato, per i perdenti posto da trasferire d’ufficio, che
verranno utilizzati anche in altro insegnamento o profilo coerente con
il titolo di studio posseduto – ove non sia possibile nella stessa
scuola di appartenenza – in scuole facenti parte dello stesso distretto
territoriale;
limitazione per un biennio della possibilità di presentare domanda di
mobilità per coloro che siano stati soddisfatti relativamente alla prima
preferenza del modulo domanda ( ad eccezione della richiesta, come prima
preferenza del codice sintetico di un’intera provincia o di un distretto
comprendente più comuni);
promozione della stabilità del servizio e della continuità dell’offerta
formativa, attraverso la garanzia di significative maggiorazioni di
punteggio al personale che volontariamente assicuri la permanenza
nell’istituto per un adeguato numero di anni.
Equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità
professionale, dopo aver assicurato la mobilità professionale per gli
appartenenti a ruoli, classi di concorso e profili in esubero,
individuando soluzioni che salvaguardino una distribuzione equilibrata
delle opportunità tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità
professionale.
Attivazione della programmazione delle iniziative di formazione,
riconversione e riqualificazione di cui all’art.15, commi. 4 e 5 del
C.C.N.L., sulla base dell’anagrafe professionale da istituire e
aggiornare periodicamente e dell’individuazione del presumibile
fabbisogno di risorse. Come stabilito dal successivo comma 6 del
medesimo art.15, il personale che ha acquisito il titolo professionale
mediante i suddetti percorsi formativi di riqualificazione e di
riconversione, deve essere assegnato, anche d’ufficio, nell’insegnamento
o al profilo coerente con il corso frequentato.
Riconoscimento, per i passaggi di cattedra e di ruolo di tutti i titoli
professionali in possesso dei docenti, ivi comprese le abilitazioni
all’insegnamento relative alle classi di concorso confluite in ambiti
disciplinari.
Attuazione dell’art.1, comma 3, della L.124/99, che esclude la
possibilità, per i docenti neo assunti, di chiedere il trasferimento in
altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in
altra provincia prima di tre anni scolastici.
Disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità,
della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle
condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze nonché
determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al
reclutamento.
Disciplina della restituzione al ruolo di provenienza del personale
transitato in altro ruolo, ovvero collocato fuori ruolo.
La contrattazione decentrata relativa alla mobilità territoriale e
professionale del personale della scuola per l’anno scolastico 2000/2001
viene avviata non oltre l’ultima decade del prossimo mese di
settembre1999.Per dar corso agli accordi decentrati annuali
l’Amministrazione fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le
informazioni e utili alla verifica degli effetti degli istituti relativi
alla mobilità.
Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la
Contrattazione decentrata nazionale si impronta agli stessi principi e
criteri generali del presente Contratto integrativo. La contrattazione
specifica tiene conto delle peculiarità degli insegnamenti e dei titoli
artistici e professionali richiesti; per la valutazione dei suddetti
titoli sarà nominata dal Ministro, sulla base di procedure elettive,
un’apposita commissione articolata a seconda delle materie di
insegnamento. La stessa contrattazione stabilisce modalità, procedure e
termini per la composizione e la durata delle commissioni e ridefinisce
i criteri per dar corso alla mobilità professionale.
Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su
richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica
Istruzione può disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale
interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di
cui al presente contratto.
Art. 55 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sarà
rapportata ai principi e criteri che seguono:
in relazione al piano delle disponibilità, qualificato impiego del
personale, in funzione delle professionalità possedute e del
contenimento delle situazioni di esubero;
tutela del personale che ha perduto posto per il rientro nella sede di
precedente titolarità ovvero in sedi ad essa viciniori;
priorità delle utilizzazioni a domanda, rispetto a quelle d’ufficio,
nonché delle utilizzazioni in ambito provinciale rispetto a quelle,
soltanto a domanda, da fuori provincia;
garanzia di attribuzione del miglior trattamento economico eventualmente
spettante al personale utilizzato in diverso ruolo, classe di concorso ,
profilo;
individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione del
piano delle disponibilità;
criteri per l’assegnazione del personale nell’ambito dell’organico
funzionale di istituto
coerenza dei criteri e degli obiettivi fissati dalla contrattazione
decentrata nazionale da parte degli accordi territoriali;
ridefinizione dei criteri di utilizzazione del personale inidoneo, per
motivi di salute, ai compiti di istituto.
Art. 56 - Mobilità intercompartimentale volontaria
Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire forme di mobilità
intercompartimentale, previste nell’intesa Governo-OO.SS. del 1997, e ai
sensi dell’art.33 del D.Lgs.29/93 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente articolo vengono stabiliti i criteri e le modalità per
dar luogo alla mobilità intercompartimentale del personale scolastico,
come previsto dall’art.15 comma 9 del C.C.N.L..
Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste opportunità di
valorizzazione del proprio ruolo sociale e professionale, la mobilità
intercompartimentale è diretta a tutto il personale in servizio, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale
utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti
pubblici.
Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità intercompartimentale
è garantita al personale scolastico appartenente a classi di concorso,
ruoli o profili in esubero.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.33 comma 2 del
D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione
delle disposizioni di cui all’art.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula
accordi con le Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di
posti in profili o qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella
scuola, per il personale docente, educativo ed ATA., allo scopo di
favorire le più ampie occasioni di mobilità intercompartimentale del
personale scolastico,
Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
la determinazione numerica dei posti da ricoprire e le sedi di servizio;
le funzioni e le mansioni da svolgere;
i titoli di studio richiesti ovvero la posizione ricoperta con riguardo
alla corrispondenza delle qualifiche o profili su cui transitare;
l’inquadramento giuridico ed economico del personale all’atto del
trasferimento, nonché, ove previste, le indennità di prima sistemazione
e il rimborso delle spese di trasferimento sostenute;
eventuali specifiche professionalità e/o esperienze particolari
acquisite.
A seguito degli accordi, l’Amministrazione scolastica adotta il
necessario provvedimento che attiva le procedure di mobilità del
personale che verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed
alle esigenze di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di
valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto
integrativo sulla mobilità interna, in vigore.
A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie del
C.C.N.L.., verrà data ampia pubblicizzazione.
Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al termine
dell’anno scolastico, non è consentita mobilità verso altra
Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso d’anno scolastico.
E’ consentito il rientro nella Amministrazione di precedente
appartenenza, a condizione che risulti la disponibilità del posto e
comunque in misura non superiore al 10% dei posti disponibili dopo le
operazioni di mobilità interna, solo in casi di esigenze particolari,
debitamente documentate.
Disapplicazioni
art, 48 e 55 del CCNL 1995
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro
Art. 57 - Finalità
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e
di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e
di sicurezza dell’ambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94,
modificato dal D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto sancito
dall’articolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità di
realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni
scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai
successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme
legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto
collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
Art. 58 - Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti
o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1
rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3
rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti
fino a 1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU) i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza vengono
eletti o designati nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
(RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono
essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal
contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del
D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle
seguenti indicazioni:
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso
ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli
segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende
effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi
congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un
addetto da questi incaricato;
laddove il D.Lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del capo di istituto
di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e
tempestività; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la
disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della
consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di
consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale,
depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le
proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi
conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul
verbale; inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito
all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del
D.Lgs.626/94;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere
le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi
e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del
lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità
degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve
inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
il capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione
richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a
fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente
connesso alla sua funzione;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla
formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del
D.Lgs.n.626 citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i
contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal
Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo
paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in
considerazione di particolari esigenze;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e
nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali;
per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.Lgs.626/94, i
rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le
rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari
pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli
adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del
D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo
di lavoro.
Art. 59 - Degli organismi paritetici territoriali
Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale, in attesa
di una specifica contrattazione di comparto in materia di igiene e
sicurezza, integrativa di quanto stabilito dall’accordo collettivo
nazionale quadro e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono affidati i
compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art.20 del
D.Lgs.626/94.
Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative
formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera
subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro
rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il
processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello
territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la
realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la
funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non
escludendo la via giurisdizionale.
Art. 60 - Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene
e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale
Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della
normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali,
di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e
alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali
a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti
si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio
Nazionale Paritetico.
Art. 61 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito riferimento
al D.Lgs.626/94, al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98 al C.C.
N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e
sicurezza.
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